E’ legittimo ritenere obbligatoria a pena di esclusione
l’iscrizione alla Camera di Commercio.
La previsione dei requisiti di ammissione alle procedure di
evidenza pubblica rientra nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione,
purché sia adeguata e pertinente alla tipologia ed oggetto della prestazione
per la quale è stata indetta la gara (cfr. da ultimo Con. Stato, sez. V, 9
aprile 2010 n. 1999).
La contestata richiesta di iscrizione è giustificabile in
base a tali parametri in quanto l’Amministrazione ha intesto limitare la
partecipazione alla gara a quegli operatori economici, che esercitino
un’attività di natura imprenditoriale caratterizzata da professionalità ovvero
a quei soggetti tenuti ex art. 2195 c.c. all' iscrizione nel registro delle imprese
in quanto esercenti una attività economica organizzata con carattere di
professionalità e abitualità.
Si devono così intendere esclusi gli esercenti una libera
professione non costituiti in forma di impresa in quanto carenti di quella
natura imprenditoriale che l’Amministrazione ha ritenuto necessaria per
l’espletamento del servizio.
La scelta dell'Amministrazione di richiedere il possesso
dell’iscrizione deve quindi ritenersi immune da censure, in quanto non
costituisce violazione del principio della massima partecipazione alla gara, ma
espressione del potere di scelta nel richiedere i requisiti ritenuti più idonei
a comprovare la adeguata professionalità dei partecipanti in rapporto alla
specificità del servizio da affidare.
le clausole del bando che devono essere rispettate a pena di
esclusione - posto che incidono sulla "par condicio" dei partecipanti
- vincolano l’Amministrazione alla loro applicazione dovendosi in tal caso
ritenere prevalente l’applicazione del principio di imperatività della
"lex specialis" rispetto all'assicurazione del "favor
partecipationis
A cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento