giovedì 13 dicembre 2012

non viola il principio della massima partecipazione richiedere l'iscrizione alla Camera di commercio



E’ legittimo ritenere obbligatoria a pena di esclusione l’iscrizione alla Camera di Commercio.

La previsione dei requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica rientra nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione, purché sia adeguata e pertinente alla tipologia ed oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara (cfr. da ultimo Con. Stato, sez. V, 9 aprile 2010 n. 1999).

La contestata richiesta di iscrizione è giustificabile in base a tali parametri in quanto l’Amministrazione ha intesto limitare la partecipazione alla gara a quegli operatori economici, che esercitino un’attività di natura imprenditoriale caratterizzata da professionalità ovvero a quei soggetti tenuti ex art. 2195 c.c. all' iscrizione nel registro delle imprese in quanto esercenti una attività economica organizzata con carattere di professionalità e abitualità.


Si devono così intendere esclusi gli esercenti una libera professione non costituiti in forma di impresa in quanto carenti di quella natura imprenditoriale che l’Amministrazione ha ritenuto necessaria per l’espletamento del servizio.

La scelta dell'Amministrazione di richiedere il possesso dell’iscrizione deve quindi ritenersi immune da censure, in quanto non costituisce violazione del principio della massima partecipazione alla gara, ma espressione del potere di scelta nel richiedere i requisiti ritenuti più idonei a comprovare la adeguata professionalità dei partecipanti in rapporto alla specificità del servizio da affidare.

le clausole del bando che devono essere rispettate a pena di esclusione - posto che incidono sulla "par condicio" dei partecipanti - vincolano l’Amministrazione alla loro applicazione dovendosi in tal caso ritenere prevalente l’applicazione del principio di imperatività della "lex specialis" rispetto all'assicurazione del "favor partecipationis

A cura di Sonia Lazzini

  sentenza numero 696 del 18 aprile 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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