Secondo le norme di partecipazione, conformi alle
disposizioni dell’art. 38 del codice degli appalti, il requisito del deposito
delle autocertificazioni per tutti i singoli amministratori della società è
tassativo e a pena di esclusione.
Non ha alcuna rilevanza che tale prescrizione non fosse
ripetuta nel capitolato speciale, trattandosi di documenti complementari nel
sistema unitario dei documenti di gara.
Non può pertanto essere presa in considerazione la censura
rivolta alla ASL e alla sentenza del TAR per non aver considerato errore
scusabile o per non aver rimesso in termini la società appellante per
consentire il completamento dei documenti.
Il Presidente e legale rappresentante della società
appellante aveva espressamente sottoscritto, all’atto della presentazione
dell’offerta, nella parte finale della sua dichiarazione sostitutiva,
l’attestazione di avere preso visione delle condizioni riportate nel capitolato
speciale e nelle norme di partecipazione alla gara e di approvarne il loro
contenuto senza riserva alcuna, come la
ASL fa notare nel suo controricorso
E’ inammissibile la richiesta di risarcimento danni, che non
ha alcun fondamento nella attuale vicenda processuale, in quanto è la società Ricorrente
che ha commesso un evidente errore nella fase di presentazione dell’offerta,
avvantaggiandosi - almeno in un primo momento - di un mancato scrupoloso
controllo da parte della ASL. Improcedibile - per sopravvenuta carenza di
interesse della società Ricorrente nella posizione che consegue alle precedenti
decisioni - è la riproposizione dei motivi del ricorso incidentale presentato
dalla medesima società in primo grado.
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