giovedì 13 dicembre 2012

tutti i singoli amministratori della partecipante devono dichiarare la propria legittimazione a partecipare



Secondo le norme di partecipazione, conformi alle disposizioni dell’art. 38 del codice degli appalti, il requisito del deposito delle autocertificazioni per tutti i singoli amministratori della società è tassativo e a pena di esclusione.

Non ha alcuna rilevanza che tale prescrizione non fosse ripetuta nel capitolato speciale, trattandosi di documenti complementari nel sistema unitario dei documenti di gara.

Non può pertanto essere presa in considerazione la censura rivolta alla ASL e alla sentenza del TAR per non aver considerato errore scusabile o per non aver rimesso in termini la società appellante per consentire il completamento dei documenti.


Il Presidente e legale rappresentante della società appellante aveva espressamente sottoscritto, all’atto della presentazione dell’offerta, nella parte finale della sua dichiarazione sostitutiva, l’attestazione di avere preso visione delle condizioni riportate nel capitolato speciale e nelle norme di partecipazione alla gara e di approvarne il loro contenuto senza riserva alcuna, come la ASL fa notare nel suo controricorso

E’ inammissibile la richiesta di risarcimento danni, che non ha alcun fondamento nella attuale vicenda processuale, in quanto è la società Ricorrente che ha commesso un evidente errore nella fase di presentazione dell’offerta, avvantaggiandosi - almeno in un primo momento - di un mancato scrupoloso controllo da parte della ASL. Improcedibile - per sopravvenuta carenza di interesse della società Ricorrente nella posizione che consegue alle precedenti decisioni - è la riproposizione dei motivi del ricorso incidentale presentato dalla medesima società in primo grado.

Tratto dalla decisione numero 2557 del 4 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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