un ricorso avverso un annullamento di aggiudicazione con escussione della relativa cauzione provvisoria è irricebile se non si contesta anche l’avvenuta aggiudicazione alla seconda classificata
Osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'omessa o tardiva impugnazione dell'aggiudicazione definitiva rende improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, il ricorso già proposto avverso l'esclusione, non potendo l'impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico annullamento dell'esclusione (o dell'aggiudicazione provvisoria) in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita sperato, ossia l'aggiudicazione del contratto e la conseguente stipulazione dell'appalto (C.G.A. per la Sicilia, sez. giurisd., 5 gennaio 2011 n. 16; Cons. Stato sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6539; id., 11 luglio 2008 n. 3433; id. 8 settembre 2008 n. 4241; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 18 novembre 2009 n. 7634; TAR Campania Napoli Sezione VIII, 6 marzo 2012, n. 1118)
Né potrebbe sostenersi l'assunto in base al quale, una volta impugnata l'esclusione dalla procedura selettiva, non occorra un'autonoma impugnativa dell'atto conclusivo del procedimento, in quanto in quest'ultimo caso l'aggiudicazione definitiva sarebbe travolta in via automatica dall'annullamento degli atti presupposti.
Invero, nell'ambito del rapporto di presupposizione corrente fra atti inseriti all'interno di un più ampio contesto procedimentale, come quello di evidenza pubblica, occorre distinguere fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante; nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto determina l'automatico travolgimento dell'atto consequenziale, senza bisogno che quest'ultimo sia stato autonomamente impugnato; mentre in caso di illegittimità ad effetto viziante l'atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all'annullamento dell'atto presupposto (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 15 aprile 2009, n. 235; Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6289; sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331).
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