il Tar Milano si interroga se a fronte di un omesso versamento di contributivi relativi al mese di maggio 2011, per un importo
complessivo pari a 278,00 Euro, siano legittimi sia l'annullamento
dell'aggiudicazione, che l'escussione della garanzia provvisoria nonchè la
segnalazione all''Autority
il Tribunale
ritiene di sollevare la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE (ex articolo 234
del TCE), in relazione all’interpretazione della normativa comunitaria
In definitiva dal
documento unico di regolarità contributiva emergeva che il Consorzio
aggiudicatario al momento della presentazione della domanda di partecipazione
alla gara non era in regola con i versamenti contributivi, avendo omesso il
pagamento delle somme inerenti al mese di maggio 2011 per un importo pari a
278,00 Euro.
Il Tribunale dubita
che l’art. 38, comma 2, del d.l.vo 2006 n. 163, come modificato dal decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, sia compatibile con il principio comunitario di
proporzionalità e con il canone di ragionevolezza ad esso sotteso.
Il Tribunale, alla
luce delle premesse ora esposte, ritiene necessario esaminare la ratio sottesa
alla norma contenuta nell’art. 38, comma 2, del d.l.vo 2006 n. 163, nonché i
parametri da essa posti ai fini della determinazione della nozione di
violazione contributiva “grave”, così da poterne analizzare la coerenza con i
principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Il Tribunale dubita
della proporzionalità e della ragionevolezza del criterio dettato dall’art. 38,
comma 2, perché il dato meramente quantitativo dell’importo della violazione
commessa (superiore a 100,00 Euro) e della sua eccedenza rispetto al 5% dello
scostamento tra le somme dovute e quelle versate non integra un indice
significativo dell’inaffidabilità dell’impresa rispetto alla specifica
procedura di gara.
passaggio tratto
dall'ordinanza numero 1969 del 12 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia,
Milano
Si tratta, infatti, di un criterio astratto, che non si modella
sulle caratteristiche della singola gara, in relazione al suo oggetto e al suo
valore concreto, né sulla struttura dell’impresa che ha commesso la violazione,
in relazione al suo fatturato e alla sua capacità economica e finanziaria.
35) Ciò conduce a delle conseguenze irragionevoli e non
coerenti con il principio di proporzionalità, perché l’affidabilità di un
concorrente può essere apprezzata solo in concreto, ossia tenendo conto delle
caratteristiche specifiche dell’appalto da aggiudicare e delle caratteristiche
specifiche della singola impresa.
36) In particolare, la medesima violazione contributiva, pur
astrattamente “grave” ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.l.vo 2006 n. 163,
può essere indice di concreta inaffidabilità per un’impresa di piccole
dimensioni, che ha ripetutamente omesso di effettuare i versamenti
contributivi, mentre perde di significato rispetto ad una impresa di grandi
dimensioni, che realizza ingenti fatturati e che è incorsa in un’unica ed
occasionale violazione contributiva.
Allo stesso modo, una violazione contributiva qualificabile
come “grave” ai sensi dell’art. 38, comma 2, cambia di significato ai fini
dell’affidabilità in concreto dell’impresa a seconda che si tratti di
aggiudicare un appalto di ingente valore, che richiede una marcata solidità
economica e finanziaria del concorrente, o di particolare complessità tecnica,
che impone alla stazione appaltante di fare notevole affidamento sulla serietà
e sulla diligenza dell’aggiudicatario, oppure che si tratti di aggiudicare un
appalto di modesta entità o persino sotto soglia comunitaria e privo di
difficoltà tecniche.
37) Ne deriva che l’art. 38, comma 2, conduce a trattare in
modo uguale situazioni profondamente diverse, così da risultare inidoneo a
palesare l’inaffidabilità del concorrente che si è reso responsabile di una
violazione contributiva.
38) Anche l’entità del dato quantitativo valorizzato dal
legislatore nazionale per definire come “grave” una violazione contributiva non
sembra coerente con il principio di proporzionalità.
39) Difatti, può accadere che una violazione di importo
oggettivamente modesto, ma superiore anche di poco a 100,00 Euro, ecceda il 5%
dello scostamento tra le somme dovute e quelle versate nel periodo di
riferimento. In tale ipotesi, nonostante l’oggettiva esiguità della violazione,
l’impresa che l’ha commessa deve essere esclusa. Sul punto, è emblematico il
caso che è alla base del ricorso in esame, in cui l’impresa è stata esclusa
dalla gara per una violazione di soli 278,00 Euro, ma superiore al 5% dello
scostamento tra le somme dovute e quelle versate, essendo corrispondente al
100% delle somme dovute nel periodo considerato. In simili casi l’esclusione
dalla gara integra una conseguenza sproporzionata, perché l’irrisorietà della
violazione commessa non è indice significativo, secondo comuni criteri di
ragionevolezza, dell’inaffidabilità dell’impresa che viene esclusa.
40) L’irragionevolezza e la sproporzionalità del criterio
quantitativo di gravità prescelto per le violazioni contributive emergono anche
dal confronto con la diversa scelta operata dal legislatore nazionale in
relazione alle violazioni fiscali.
41) Difatti, per le violazioni in materia fiscale, l’art. 38,
comma 2, del d.l.vo 2006 n. 163 (coordinato con l’articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
considera gravi solo le violazioni superiori a 10.000,00 Euro e pertanto si
riferisce ad importi notevolmente superiori rispetto a quelli valorizzati ai
fini della gravità delle violazioni contributive, nonostante si tratti in
entrambi i casi di inadempimenti di prestazioni pecuniarie normativamente
imposte ed assunte ad indice dell’affidabilità dell’impresa concorrente.
42) Le considerazioni ora svolte conducono ad evidenziare un
ulteriore profilo della disciplina dell’art. 38, comma 2, che non risulta
coerente con il canone della proporzionalità. In particolare, l’esclusione
dalla gara disposta perché il concorrente ha commesso una violazione contributiva
“grave” ai sensi dell’art. 38, comma 2, si traduce in un effetto incidente in
modo eccessivamente pregiudizievole e, pertanto, sproporzionato nella sfera
giuridica del concorrente escluso, perché non è collegata ad un dato
concretamente espressivo della sua inaffidabilità, ma ad un parametro del tutto
astratto, privo di ragionevole attitudine dimostrativa della maggiore o minore
serietà del concorrente. L’incidenza in modo esorbitante nella sfera del
concorrente escluso evidenzia un ulteriore aspetto della disciplina non
coerente con il canone della proporzionalità.
43) Il Tribunale ritiene che per rendere aderente ai principi
di proporzionalità e di ragionevolezza la scelta legislativa di introdurre un
criterio legale di gravità della violazione contributiva, sarebbe necessario
ancorare il parametro quantitativo dell’entità della violazione ad aspetti
oggettivi della gara, che siano rilevanti, secondo l ’id quod plerumque
accidit, per giudicare dell’affidabilità in concreto del concorrente
incorso in violazioni contributive.
44) In tale senso, la violazione contributiva dovrebbe
ritenersi grave quando raggiunge un importo individuato in funzione di una
pluralità di parametri, attinenti alle caratteristiche sia del singolo appalto,
sia dell’impresa di volta in volta interessata.
45) In relazione, al primo profilo si dovrebbe tenere conto del
valore dell’appalto, nonché delle caratteristiche dell’opera da realizzare,
ossia del livello di difficoltà tecnica che essa presenta, perché, come già
evidenziato (retro punti 35 e 36), il medesimo importo di debito contributivo
non pagato assume un diverso significato ai fini dell’affidabilità in concreto
dell’impresa a seconda delle caratteristiche di valore e di difficoltà tecnica
dell’appalto da aggiudicare.
46) In relazione al secondo profilo, la violazione “grave”
andrebbe individuata sia in dipendenza del rapporto tra l’entità della
violazione e il fatturato dell’impresa, oppure la capacità economico
finanziaria dichiarata per la partecipazione alla gara, sia in dipendenza della
riferibilità della violazione contributiva alla totalità o solo ad una parte
dei lavoratori assunti dall’impresa medesima, nonché in funzione
dell’occasionalità o meno della violazione commessa.
47) Quelli ora indicati sono parametri oggettivi, non astratti
ma riferiti alle caratteristiche della fattispecie specifica e tali da creare
un collegamento concreto tra la violazione contributiva commessa e
l’accertamento dell’affidabilità e della serietà dell’impresa rispetto al
particolare appalto da aggiudicare.
48) In definitiva, ai fini della decisione del ricorso indicato
in epigrafe, il Tribunale ritiene di sollevare la seguente questione
pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi
dell’art. 267 del TFUE (ex articolo 234 del TCE), in relazione
all’interpretazione della normativa comunitaria:
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