giovedì 13 dicembre 2012

anche singole imprese consorzio quali esecutrici del servizio devono essere in possesso dei requisiti morali



tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di appalti pubblici, in veste di affidatari, subaffidatari, prestatori di requisiti nell’ambito dell’avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al più volte citato art. 38 del codice dei contratti pubblici

Discorso diverso rispetto ai requisiti di moralità soggettiva riguarda peraltro il tema (qui non in rilievo) dei requisiti oggettivi di qualificazione, per i quali la giurisprudenza più recente comincia ad ammettere che possano essere posseduti solamente dal consorzio stabile, in considerazione del fatto che la prestazione si imputa al consorzio stesso (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2011, n. 2454).


nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un consorzio di imprese, il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese quali esecutrici del servizio.

La possibilità che il consorzio rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazione delle attività svolte non implica, infatti, che la stessa unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo come centro autonomo di imputazione, bensì per la qualità dei soggetti che vi partecipano (cfr. CdS, IV, 27.6.2007 n. 3765; V, 5.9.2005, n. 4477; e, da ultimo, TAR Roma, III, 0.9.2010 n. 32141; TAR Trento, 7.6.2010 n. 151; TAR Bari, I, 6.4.2010 n. 1277; TAR Genova, II, 9.1.2009 n. 39). L'opposta conclusione, significherebbe, invero, ammettere che le stringenti garanzie di serietà e moralità professionale richieste inderogabilmente agli imprenditori singoli possano essere eluse attraverso la costituzione di un consorzio, anche su più livelli, che riuscirebbe a conseguire l'aggiudicazione di gare per la prestazione di servizi per le P.A. cui i singoli non sarebbero dovuti essere ammessi (Tar Veneto 75/11), comunque precludendo alla Stazione appaltante la possibilità di accertare, in fase di gara, il possesso dei requisiti di carattere generale in capo agli esecutori, coperti dietro lo schermo del consorzio.

Come osservato da consiglio di Stato n. 111/12, si può, cioè, in linea di principio, riconoscere una maggiore autonomia organizzativa ai consorzi stabili, proprio per il fatto che sono caratterizzati dall’esistenza di una comune struttura di impresa, ma, pur sempre, nel rispetto del criterio generale della sussistenza dei dovuti requisiti soggettivi in capo a ciascun componente consortile, fermo restando che il regime giuridico non varia a seconda che il consorzio sia stabile o di altro tipo, prevedendosi in ogni caso l’indicazione dei consorziati per cui il consorzio concorre (art. 36, comma 5, ed art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006).


Passaggio tratto dalla sentenza numero 474 del 12 luglio 2012 pronunciata dal Tar Abruzzo, l’Aquila

Nessun commento:

Posta un commento