tutti i soggetti
che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di appalti pubblici, in veste
di affidatari, subaffidatari, prestatori di requisiti nell’ambito
dell’avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al più
volte citato art. 38 del codice dei contratti pubblici
Discorso diverso rispetto ai requisiti di moralità soggettiva
riguarda peraltro il tema (qui non in rilievo) dei requisiti oggettivi di
qualificazione, per i quali la giurisprudenza più recente comincia ad ammettere
che possano essere posseduti solamente dal consorzio stabile, in considerazione
del fatto che la prestazione si imputa al consorzio stesso (Cons. Stato, Sez.
V, 27 aprile 2011, n. 2454).
nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un
consorzio di imprese, il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla
gara d'appalto relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese
sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità,
va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese
quali esecutrici del servizio.
La possibilità che il consorzio rappresenti un centro autonomo
di responsabilità e di imputazione delle attività svolte non implica, infatti,
che la stessa unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in
rilievo come centro autonomo di imputazione, bensì per la qualità dei soggetti
che vi partecipano (cfr. CdS, IV, 27.6.2007 n. 3765; V, 5.9.2005, n. 4477; e,
da ultimo, TAR Roma, III, 0.9.2010 n. 32141; TAR Trento, 7.6.2010 n. 151; TAR
Bari, I, 6.4.2010 n. 1277; TAR Genova, II, 9.1.2009 n. 39). L'opposta
conclusione, significherebbe, invero, ammettere che le stringenti garanzie di
serietà e moralità professionale richieste inderogabilmente agli imprenditori
singoli possano essere eluse attraverso la costituzione di un consorzio, anche
su più livelli, che riuscirebbe a conseguire l'aggiudicazione di gare per la
prestazione di servizi per le P.A. cui i singoli non sarebbero dovuti essere
ammessi (Tar Veneto 75/11), comunque precludendo alla Stazione appaltante la
possibilità di accertare, in fase di gara, il possesso dei requisiti di
carattere generale in capo agli esecutori, coperti dietro lo schermo del
consorzio.
Come osservato da consiglio di Stato n. 111/12, si può, cioè,
in linea di principio, riconoscere una maggiore autonomia organizzativa ai
consorzi stabili, proprio per il fatto che sono caratterizzati dall’esistenza
di una comune struttura di impresa, ma, pur sempre, nel rispetto del criterio
generale della sussistenza dei dovuti requisiti soggettivi in capo a ciascun
componente consortile, fermo restando che il regime giuridico non varia a
seconda che il consorzio sia stabile o di altro tipo, prevedendosi in ogni caso
l’indicazione dei consorziati per cui il consorzio concorre (art. 36, comma 5,
ed art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006).
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