la formulazione dell’offerta economica richiedeva l’indicazione, sub specie di ribasso sulla base d’asta, del prezzo, a carico dell’utenza, offerto per le singole operazioni tra cui rientravano anche le ricognizioni.
Ne deriva che l’omessa specificazione del prezzo offerto per le ricognizioni, nonostante la descrizione contenuta nell’offerta tecnica, implica un profilo di irrimediabile incompletezza strutturale dell’offerta economica di Multiservice, implicante l’esclusione dalla procedura di gara.
A sostegno della posizione del raggruppamento appellato non risulta decisivo l’accento posto dalla sentenza gravata e dalla parte appellata sul dato nell’omessa indicazione della voce “ricognizioni” nelle prescrizioni, dedicate alla suddivisione dell’importo complessivo a base d’asta, di cui al punto 5.2. del bando e all’art. 11 del capitolato speciale, nonché nel disposto dell’art. 3 del capitolato stesso, dedicato alla stima del numero annuo delle varie tipologie di operazioni.
Dette statuizioni, considerate dalla stessa normativa di gara indicative ed esemplificative, non possono infatti infirmare il valore cogente delle specifiche norme di portata precettiva relative alla formulazione dell’offerta economica, che imponevano, come sopra rammentato, l’indicazione del prezzo unitario all’utenza per tutte le operazioni, ivi incluse le ricognizioni. In definitiva, l’omessa indicazione di tale elemento sottrae alla valutazione della stazione appaltante e al confronto concorrenziale il dato, essenziale nell’economia del servizio oggetto dell’affidamento, del prezzo da praticarsi all’utenza, dando luogo ad un’incertezza nei rapporti con i cittadini chiamati alla remunerazione dei vari servizi ed evidenziando un’incompletezza sostanziale da sanzionare con la doverosa esclusione
a cura di Sonia Lazzini
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