venerdì 23 novembre 2012

controparte ignorava che l’aggiudicazione in suo favore era sottoposta alla condizione sospensiva

il comportamento di Grandi Stazioni va dichiarato contrario al dovere di buona fede a cui sono tenute le parti nella fase delle trattative (art. 1337 c.c.).

il Consiglio di Stato dispone che gli atti del presente giudizio (il ricorso di primo grado, l’atto di appello, la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, la memoria di primo grado di Grandi Stazioni, i documenti depositati dalle parti nel giudizio di primo grado) vanno trasmessi per quanto eventualmente di competenza alla Procura della Corte dei conti di Roma.

La domanda di responsabilità precontrattuale è fondata quanto all’an, ma solo parzialmente fornita di prova in ordine al quantum.
la stazione appaltante ha tenuto un comportamento scorretto, coinvolgendo ricorrente in una trattativa inutile e rappresentando senza le dovute diligenza e precisione quali fatti erano accaduti; ha avviato una trattativa contrattuale agendo senza la necessaria prudenza, non essendovi la certezza che si fosse realizzato un presupposto legale necessario.

Grandi Stazioni avrebbe dovuto diligentemente avvisare la controparte che la questione della risoluzione era sub iudice e che erano in corso trattative con l’appaltatore, per definire la lite transattivamente; la controparte doveva dunque essere informata che l’aggiudicazione in suo favore era sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito risolutorio del primo appalto

Tuttavia appare scorretto che Grandi Stazioni, anziché ammettere di aver agito senza la necessaria prudenza e scusarsi per il disagio cagionato alla controparte (come ci si attenderebbe da un corretto contraente, nella logica che errare è umano, ma occorre poi riconoscere l’errore che ha cagionato danni ad altri), tenta di modificare i dati di fatto rispetto alle proprie dichiarazioni

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 5747 del  14 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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