venerdì 23 novembre 2012

impossibilità sopravvenuta integra una giusta causa di risoluzione del contratto, legittima il recesso

L’accertata legittimità del comportamento dell’amministrazione esclude, infatti, che possa configurarsi il presupposto dell’azione di danni ex art. 2043 cod. civ..

il provvedimento impugnato “qualificabile alla stregua di recesso precontrattuale, da valutare secondo le regole di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civile e in base ai canoni della buona fede contrattuale”, non risulta affetto dai vizi dedotti dalla ricorrente.

Nella realtà dei fatti, invero, il provvedimento impugnato rappresenta l’inevitabile conseguenza di un comportamento dilatorio tenuto dalle ditte aggiudicatarie che hanno rinviato sine die, pretestuosamente, la sottoscrizione della convenzione e, quindi, l’avvio dell’attività

Non è conforme alla realtà dei fatti, in conclusione, l’asserzione che il Comune resistente non avrebbe tenuto nella debita considerazione le situazioni di difficoltà in cui si era venuta a trovare la società Ricorrente 2 Service a causa del terremoto, in disparte la considerazione che l’impossibilità sopravvenuta così come integra una giusta causa di risoluzione del contratto, legittima il recesso, ove intervenga nella fase antecedente la stipula del contratto

il comportamento del Comune appare nel complesso corretto, ove si consideri la vicenda nel suo complesso, caratterizzata da plurime richieste dei progettisti evase dal Comune (già in data 17 luglio 2007, ai suddetti progettisti, a seguito di incontri con il tecnico del Comune di Livorno ed estensore del progetto preliminare, venne consegnata una bozza di massima del disciplinare; avvenuta l’aggiudicazione della gara, il Comune trasmise all’aggiudicataria una bozza di convenzione e le autorizzazioni agli scavi; in data in data 8 agosto 2008 l’aggiudicataria presentò al Comune il progetto contenente tutte le integrazioni al progetto preliminare ed una serie di richieste relative alla esecuzione dei lavori, quali, tra le altre, lo spostamento della tubazione di media pressione del gas; costruzione di una nuova cabina elettrica; diversa regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei locali pubblici e altre modifiche da apportare alla convenzione; in data 26 marzo 2009 il Comune trasmise un nuovo schema di convenzione e disciplinare del parco, di cui l’aggiudicataria richiese una rivisitazione generale).
Nelle more delle trattative, a causa del terremoto verificatosi a L’Aquila e in Abruzzo il 6 aprile 2009, la società capogruppo, avente sede legale in L’Aquila, denunciò il blocco totale della propria attività e l’impossibilità oggettiva di produrre la documentazione richiesta dal Comune per la stipula della convenzione. Seguirono molteplici più diffide del Comune di Livorno a depositare i documenti al fine di perfezionare la convenzione. D e dopo l’ultima intimazione del 16 dicembre 2009, riscontrata dalle società con riferimento allo stato di oggettiva impossibilità, il Comune avviò il procedimento di revoca, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni subiti per la mancata conclusione dell’affare, per il danno di immagine, per il deterioramento del bene oggetto della concessione.

Le società Ricorrente 2 Service e Ricorrente dettero parziale adempimento a quanto richiesto dal Comune, che con motivato provvedimento del 9 marzo 2010 revocò l’aggiudicazione).
I fatti come avvenuti dimostrano l’inutilità di mantenere ferma una proposta contrattuale, priva di sbocchi concreti e non certo l’imputabilità al Comune di Livorno di un qualche comportamento ostruzionistico.
E’ indubbio, d’altra parte, che la situazione venutasi a creare evidenziava l’impossibilità concreta dell’aggiudicataria di eseguire i lavori, nel mentre la disorganizzazione più volte dalla medesima denunciata comprometteva un serio affidamento nella capacità di portare a termine il gravoso impegno.
In tale contesto non è in alcun modo censurabile la decisione dell’amministrazione comunale di non addivenire alla stipula della convenzione
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 5802 del  17 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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