lunedì 1 ottobre 2012

questo oggetto dell'assicurazione, con pagamento a carico del comune, è nullo per mancanza di rischio

COMUNE DI ...............LOTTO 6 – RC PATRIMONIALE
LOTTO 6 – RC PATRIMONIALE
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEI
DIPENDENTI DELLA PUBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l’Ente di appartenenza)
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge
nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo
di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s'intendono operanti, salvo il caso di colpa grave o dolo dell’Assicurato, senza diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’assicurato.

si legga
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
(...)
22. Responsabilità verso i terzi
L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.
23. Danno ingiusto
E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

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