domenica 30 settembre 2012

l'escussione della provvisoria è atto dovuto per la mancata dimostrazione di tutti i requisiti

qualunque ostacolo, riconducibile all’aggiudicatario, che comporti la mancata sottoscrizione del contratto è legittima fonte dell’escussione della garanzia provvisoria

il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, sia di quelli cd. di ordine generale, previsti dall’art 38 del D.lgs. n. 163 del 2006, sia di quelli specifici di cui al successivo art 48, comporta oltre alla esclusione dalla procedura di gara anche la escussione della cauzione provvisoria.

Infatti, la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende direttamente dall’art. 75, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, costituito da qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile; pertanto non rilevano ai suddetti fini solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche la carenza di requisiti generali di cui all’art 38 del D.lgs. n. 163 ( cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 4 agosto 2009 , n. 4907) .

passaggio tratto dalla decisione numero 2319 del 13 settembre 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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