è ora ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato
dopo l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. n. 104/2010, deve ritenersi non più applicabile il principio giurisprudenziale per il quale in sede di ottemperanza era possibile formulare richiesta di risarcimento, valendo la previsione codicistica qui invocata solo per i danni verificatisi in seguito alla formazione del giudicato e a causa del ritardo nella esecuzione della pronuncia, mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente al giudicato doveva essere richiesto con un ordinario giudizio cognitorio da proporsi davanti al giudice di primo grado.
Infatti, ai sensi dell'art. 112, comma 4, di detto codice, applicabile al giudizio in esame, proposto dopo la sua entrata in vigore, è ora ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato. Peraltro, tale possibilità deve intendersi contenuta nei limiti temporali e sostanziali dettati dal precedente art. 30 e, in tal caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario (Consiglio Stato sez. V, 23 novembre 2010, n. 8142).
Pertanto, ai sensi dell’art. 112, comma 4, del c.p.a., il T.A.R. avrebbe dovuto esaminare nel corso del giudizio di ottemperanza la domanda risarcitoria di cui al precedente art. 30, comma 5, ed avrebbe dovuto disporre lo svolgimento del giudizio nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
Il mancato rispetto di tali norme ha comportato la violazione del diritto di difesa della parte appellante, che al riguardo ha diritto al doppio grado di giudizio, e pertanto, ai fini dell’esame della richiesta di risarcimento del danno (considerato che, peraltro, non risulta essere stata formulata apposita e specifica domanda di risarcimento per il danno derivante da ritardo per mancato tempestivo esecuzione della sentenza n. 270/2011 nelle forme e nei termini in precedenza indicati) la causa va comunque rimessa al Giudice di primo grado, che la tratterà in applicazione dell'art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del c.p.a.
a cura di Sonia Lazzini
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