martedì 30 ottobre 2012

Al giudice amministrativo tutte le controversie procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

va anzitutto esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dalla difesa del Comune.

L’eccezione è svolta nell’assunto che la controversia riguardi una pretesa violazione della disciplina contrattuale del servizio di tesoreria che involgerebbe questione di diritti soggettivi, riservata alla cognizione del giudice ordinario.
L’eccezione è tuttavia infondata, alla luce dei noti e consolidati principi processuali sul “ petitum sostanziale”. La presente controversia, infatti, non ha ad oggetto l’accertamento di pretesi diritti o dell’inadempimento di obbligazioni contrattuali, bensì la determinazione amministrativa di contrarre, al fine di acquisire un servizio bancario di deposito, mediante trattativa privata previa gara informale.

Perciò, non è in contestazione la validità e l’efficacia del contratto di tesoreria già in corso con la società ricorrente: il petitum sostanziale dedotto in giudizio si identifica, in realtà, nella contestazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi comunali di indizione e svolgimento del procedimento pubblicistico di trattativa privata previa gara informale.
Invero, da parte della ricorrente si contesta sia la legittimità dell’esercizio del potere in sé, sia il procedimento seguito per la scelta del contraente.
Ebbene, l’art. 133 del c.p.a. assegna al g.a. la cognizione di tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale e regionale, e non introduce alcuna distinzione o limite, quanto all'applicazione delle regole del processo, in relazione all'oggetto dell'appalto o alla tipologia del servizio e della fornitura.
Dunque, la giurisdizione appartiene a questo Giudice.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 316 del 24  ottobre   2012 pronunciata dal Tar della Provincia Autonoma di Trento

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