in difetto di quell’univocità di contenuti del negozio fideiussorio che postula, almeno di massima, la precisa indicazione cartolare (ossia nella polizza) dei nominativi dei debitori a cui favore viene assunta l’obbligazione di garanzia, il concorrente è legittimamente escluso dalla gara, per difetto dei requisiti richiesti.
Inoltre, dovendosi valutare il possesso (certo e definitivo) di tutti i requisiti richiesti dal bando alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, certamente non è ammissibile – anche a garanzia della par condicio tra tutti i concorrenti – che un requisito imposto a pena di esclusione sia acquisito successivamente a tale data.
Con il corollario dell’assoluta irrilevanza di un’asseverazione postuma, con cui lo stesso fideiussore – sostanzialmente integrando l’oggetto del contratto di garanzia – dichiari di ritenersi vincolato anche per soggetti ulteriori a quelli già indicati nella polizza già in atti.
Sicché il motivo di appello in esame – che, in sostanza, reitera la tesi che, nella specie, l’ambito soggettivo dell’efficacia della fideiussione avrebbe potuto ricavarsi, estensivamente rispetto ai soli tre nominativi, su quattro, di imprese associande menzionate nel testo della polizza versata agli atti di gara, mediante il ricorso a parametri esegetici ulteriori, quali l’indicazione del codice fiscale della quarta impresa o l’asseverazione postuma rilasciata dallo stesso fideiussore – non può trovare accoglimento.
Infine, all’assunto di parte appellante secondo cui almeno il c.d. soccorso procedimentale (ex art. 46 D.Lgs. n. 163/2006) avrebbe imposto una soluzione opposta a quella seguita dall’Amministrazione e confermata dal T.A.R., è d’uopo opporre il rilievo che tale soccorso, pur se normativamente idoneo a correggere carenze formali della domanda di partecipazione (quali dichiarazioni non univoche, etc.), non potrebbe invocarsi per estendere l’oggetto (rectius: l’ambito soggettivo di efficacia) di un contratto stipulato inter alios, rispetto al quale il concorrente è soggetto terzo (pur beneficiandone); e ciò proprio in quanto giammai il “soccorso” potrebbe vincolare il terzo a un’obbli-gazione più gravosa di quella che egli ha espressamente assunto alla stregua della dichiarazione resa (cfr. l’art. 1937 cod. civ.).
a cura di Sonia Lazzini
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