martedì 16 ottobre 2012

costi sicurezza_indicazioni gara portano obbiettivamente ad errare in buona fede

contestualmente, indicati i costi per la sicurezza a carico della stazione appaltante come prevedibilmente “pari a zero…per l’esecuzione dell’appalto”, l’esposizione obbligatoria di quelli di sicurezza propri della ditta è prescritta soltanto a carico dell’aggiudicatario,

in quanto “afferenti all’esercizio dell’attività svolta”, alla elaborazione del DVR è obbligata la “ditta appaltatrice”, non sono richiamate le prescrizioni di cui ai pertinenti articoli del d.lgs. n. 81 del 2008 e del Codice e, insieme con ciò, la specificazione degli oneri per la sicurezza non è richiesta nella presentazione dell’offerta economica.

Ciò rilevato il Collegio, condividendo la giurisprudenza sulla obbligatorietà della indicazione dei costi per la sicurezza nell’offerta economica (Cons. Stato, Sez. V: n. 4849 del 2010; n. 1172 del 2012) pur in assenza di indicazioni nella legge di gara, deve però osservare che nel caso di specie le indicazioni al riguardo nella disciplina della gara sono invece espresse e tali da portare obbiettivamente ad errare in buona fede, se non idonee, invero, ad orientare plausibilmente verso una interpretazione legittimante la non esposizione nell’offerta economica dei costi in questione, non soltanto per il mancato richiamo della normativa, ma in particolare per la previsione dell’obbligo a carico del solo aggiudicatario e per l’esclusione di indicazioni nel modello di presentazione dell’offerta.

Ne consegue che un’impresa concorrente la quale, vista tale obbiettiva ambiguità, abbia presentato l’offerta senza l’esposizione dei detti costi e sia per tale motivo esclusa, lo sarebbe, in sostanza, non per avere volontariamente eluso prescrizioni di gara palesi ed inequivoche ma per aver ritenuto una loro interpretazione plausibile in quanto testualmente giustificabile, avendo maturato, di conseguenza, un fondato affidamento sulla legittimità della propria partecipazione alla procedura; affidamento che, per le obbiettive peculiarità del caso di specie, è tutelabile anche a fronte della ritenuta inosservanza della normativa richiamata dall’appellante, la cui non applicazione non è rimproverabile all’impresa offerente, fermo restando, comunque, che l’osservanza delle prescrizioni sulla sicurezza nell’esecuzione dell’appalto rimane garantita in quanto asseverata a carico dell’aggiudicatario.
Si ritiene perciò, in stretto riferimento alle caratteristiche del caso in esame, che correttamente il primo giudice ha respinto il ricorso incidentale proposto dall’odierna appellante.

a cura di Sonia Lazzini

tratto dalla decisione  numero 4999 del 20 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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