martedì 16 ottobre 2012

Il seggio di gara non ha modificato, né fissato in modo arbitrario o autonomo alcunché

nella specie, non è stata violata la lettera, né è stato tradito lo spirito del ripetuto art. 83, appunto perché, in applicazione dei principi di trasparenza e di conoscibilità ex ante del sistema di valutazione delle offerte, la legge di gara ha fissato fin da subito la predetta gerarchia concreta del sistema di valutazione.
Erra allora l’appellante a ritenere che i criteri di massima (qualità del prodotto; qualità del servizio) restino generici,

per l’evidente ragione che essi in realtà sono i sub-criteri che la legge di gara indica quali articolazioni del criterio qualitativo, assegnando loro i sub-punteggi e con esclusione d’ogni discrezionale scelta del seggio di gara in ordine ai metodi per la loro applicazione, all’uopo già operando i sub sub-criteri.

Questi ultimi, appunto perché costituiscono un’indicazione di terzo grado nel governo del giudizio tecnico, si appalesano dal canto loro elementi di giudizio specifici, seri, ragionevoli, comprensibili e ben facilmente inferibili da ciascuno dei sub-criteri.

Il seggio di gara non ha modificato, né fissato in modo arbitrario o autonomo alcunché, in quanto il suo giudizio non si sarebbe potuto svolgere che in base alla scansione gerarchica testé delineata ed è rimasto pur sempre instradato all’interno della griglia così indicata nel citato art. 8.

Il seggio, ferma la sua possibilità di fornire comunque una valutazione sintetica complessiva sull’offerta, non ha fatto che redigere, su tale scorta e prima della piena conoscenza del contenuto dei plichi contenenti l’offerta stessa, l’elenco dei criteri motivazionali per applicare il sistema di valutazione e grazie ai quali formulare il proprio giudizio.

È solo da precisare che la fissazione della griglia stessa è sì avvenuta dopo l’apertura delle buste B), deputate dalla legge di gara a contenere l’offerta tecnica, ma con la precisazione che detta busta B) è un mero contenitore delle buste (B1, B2, ecc.) contenenti l’offerta per il lotto o i lotti cui l’impresa ha scelto di partecipare e, come si vede, recanti la numerazione del lotto di riferimento. Ciascuna di tali buste a loro volta contiene, a seconda del numero di beni da offrire che la stazione appaltante ha indicato per ogni singolo lotto, tante buste quanti sono i prodotti stessi. In tal modo, la commissione ha aperto la maxi-busta B) per controllare l’esistenza delle altre buste, ma non ha statuito la griglia in questione dopo aver preso visione del relativo contenuto concreto e, in particolare, la documentazione tecnica contenente la vera e propria offerta riferita al lotto prescelto.

Né vi sono seri elementi per inferire la irregolare tenuta e la conservazione in luogo sicuro delle buste B) così aperte, tali da far concludere per la non genuinità del relativo contenuto e, dunque, per la non trasparenza della fissazione di detta griglia, né dell’attività conseguente.


tratto dalla decisione  numero 5105 del 26 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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