lunedì 17 settembre 2012

sussistenza dell’errore scusabile a sgravio della posizione soggettiva della pa

per giurisprudenza costante il risarcimento del danno subito dalla pubblica amministrazione, il quale richiede il previo accertamento dell’elemento soggettivo in capo al soggetto agente e in particolare della colpa, va escluso ogni volta si ravvisi la sussistenza dell’errore scusabile.

Errore che va a sua volta ricondotto alla presenza di una particolare complessità dei fatti oggetto della vicenda processuale oppure di oscillazioni giurisprudenziali e lacune normative.


Si richiama per tutte, al riguardo, la decisione 24 giugno 2011, n. 3814, della quinta sezione del Consiglio di Stato in cui si afferma che “ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno , a carico della p.a., non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, dovendo verificarsi se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona fede, alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi; sulla base dei principi enunciati anche dalla giurisprudenza comunitaria, il giudice può affermarla quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negarla, invece, quando l'indagine conduce al riconoscimento dell' errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto”.

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza numero 3793  del 7 settembre  2012 pronunciata DAL Tar Campania, Napoli

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