lunedì 17 settembre 2012

piena legittimità delle operazioni di verifica sull’anomalia

Già solamente il ribasso del 56% praticato sul prezzo posto a base d’asta relativamente al costo del lavoro, prezzo che coincideva con quanto pagato da Veritas alla stessa controinteressata per l’identico rapporto ora in scadenza induce a ritenere del tutto credibile l’ipotesi di insostenibilità dell’offerta presupposto dell’impugnata esclusione;

 se a questo si aggiunge il computo della tempistica indicata da controinteressata per la soluzione dei problemi, ridotta del 61% rispetto alla media proposta dagli altri concorrenti oppure l’indicazione in 49 giorni per anno a fronte di 102 giorni per il sub servizio di help desk ed il sistema di ticketing, non si può che concludere che l’esclusione oggetto della controversia sia rientrata nell’ordinaria fisiologia del riscontro di offerte del tutto fuori mercato.

si deve concludere per la piena legittimità delle operazioni di verifica sull’anomalia dell’offerta presentata da Sidi, operazioni che hanno condotto all’inevitabile esclusione dell’appellata dalla procedura di gara
In realtà la verifica di anomalia è funzionale all’accertamento dell’effettiva possibilità di conseguire l’adempimento promesso con i mezzi indicati nei contenuti dell’offerta, per i quali non è necessaria la predeterminazione di principi oggettivi di valutazione, ma è più che sufficiente rilevare secondo criteri tecnici ragionevoli se quanto concretamente offerto dimostri una sostenibilità complessiva autentica.
Tanto è che il legislatore all’art. 87 co. 2 del D. Lgs. 163/06 ha inteso individuare una serie di caratteristiche tipiche dei contenuti delle offerte nei pubblici appalti - in particolare modo i punti a), b) e d) - che sono attinenti ad una verifica ex post della serietà di un’offerta e che devono quindi scandire l’analisi concreta delle voci che questa offerta compongono, per giungere a concludere se costi eccessivamente bassi possano invece rivelare un’offerta globalmente affidabile.
Un diverso ragionamento, ossia quello svolto nella sentenza di primo grado, secondo cui la verifica di anomalia deve essere governata solamente dalle regole stringenti indicate dalla legge di gara per disciplinare i contenuti delle offerte tecniche, porterebbe a conseguenze del tutto assurde: infatti, nei casi in cui vi siano beni o servizi da affidare senza la possibilità di darne una precisa descrizione nel bando o nel disciplinare, vi sarebbe poi un impedimento di procedere alla parametrazione del prezzo offerto sul bene o sui servizi da fornire, in realtà unico modo per comprendere la sostenibilità economica di un’offerta.

E’ altrettanto fondata la censura inerente la competenza del responsabile unico del procedimento.
L’art. 88 D. Lgs. 163/06 rimette alla stazione appaltante la verifica di anomalia anche eventualmente tramite apposita commissione, mentre l’art. 121 co. 4 d.P.R. 207/10 affida espressamente al responsabile del procedimento lo svolgimento dell’intera procedura, rimettendo anche alla sua discrezionalità il fatto di avvalersi o meno della commissione di gara.
decisione numero 4603 del 27 agosto  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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