giovedì 20 settembre 2012

stazione appaltante può ricorrere professionista esterno valutazione di congruità offerta

il chiaro disposto normativo e regolamentare permette all’amministrazione di ricorrere – nei casi previsti – a soggetti esterni per la valutazione di congruità dell’offerta sospettata di anomalia.
Sotto altro aspetto, a giudizio di questo Consiglio, la doglianza incentrata sull’impossibilità di valutare per tempo il curriculum del professionista esterno – curriculum depositato in questo grado di giudizio dalla stazione appaltante – appare inammissibile per difetto di interesse:

 tale aspetto, infatti, potrebbe riguardare solo altri soggetti interessati al conferimento dello stesso incarico, laddove l'operatore economico che partecipa alla gara può solo prospettare in giudizio errori nella valutazione di congruità compiuti dal soggetto incaricato della verifica (a suo giudizio dovuti ad incompetenza del professionista in carica). Solo incidentalmente, va comunque rilevato che anche la censura incentrata sull’asserita violazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo non coglie nel segno, perché il Consiglio condivide la conclusione cui è pervenuto il TAR in ordine alla necessità che la parte che vi ha interesse debba fornire, quanto meno, un principio di prova relativamente ai fatti e alle circostanze addotti nei suoi scritti difensivi.
Con riferimento, infine, all’esistenza di possibili profili di "incompatibilità soggettiva" (pagina 27 dei motivi di appello) del professionista, il Consiglio rileva che tali aspetti sono dedotti in maniera assolutamente generica e, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili




a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla decisione   numero 4877 del 12 settembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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