giovedì 20 settembre 2012

la criticità del contenzioso in essere non può essere valido motivo per annullare la procedura

le ragioni addotte a sostegno dell’autotutela sono:

a) la criticità del contenzioso in essere (azionato dalla ricorrente e dalla Controinteressata 3);

b) l’opportunità di riconsiderare l’appalto essendo stato avviato un processo di razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici provinciali (riduzione del 26%) che deriverà dalla contrazione del personale, con conseguente razionalizzazione delle spese di gestione e contenimento dei consumi energetici.

Sennonché, il primo dei due motivi non può costituire valido presupposto per azzerare il procedimento concorsuale.

E’ sufficiente al riguardo considerare che condividendosi l’assunto dell’amministrazione ogni gara sarebbe a rischio, bastando la proposizione di un ricorso per indurre la stazione appaltante a revocarne l’indizione.

Per non dire che, in tal modo, sarebbe clamorosamente eluso il diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela giurisdizionale delle ragioni dei concorrenti.

Diversa è l’eventualità in cui l’Amministrazione riconosca effettivamente sussistente un’illegittimità, denunciata con l’impugnativa, ed agisca motivatamente in autotutela, annullando gli atti riconosciuti illegittimi.

Ma non è questo il caso, poiché l’Amministrazione non ha affatto riconosciuto che i propri atti sono illegittimi, bensì ha agito strumentalmente, per ragioni di opportunità, soltanto temendo che il contenzioso azionato abbia qualche probabilità di successo e finisca, quindi, per rendere incerti l’esito e la durata del procedimento concorsuale.

Certo, però, non può essere, questa, una valida ragione di ritiro della gara.

L’altro motivo addotto sembra plausibile ma, in realtà, anch’esso è apparente e sostanzialmente pretestuoso.

Infatti, le deliberazioni (della Giunta provinciale 21.1.2011, n. 46 e 18.11.2011, n. 2432) che hanno avviato il processo di razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici provinciali hanno natura programmatica, essendo previsto che gli obiettivi siano conseguiti entro 10 anni.

La durata dell’appalto è invece assai più breve: di 5 anni; quindi, non è incompatibile con tale progetto decennale.

Inoltre, gli istituti contrattuali dello jus variandi entro il c.d. quinto d’obbligo (ex art. 19 del capitolato speciale) e del recesso se dovesse essere superata tale soglia (ex art. 5 L.p. 23/1990), nonché la facoltà che l’Amministrazione si è riservata di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale ad ogni scadenza annuale (ex art. 2 del capitolato speciale), costituiscono rimedi già presenti nella disciplina dell’appalto che soddisfano le esigenze sottese alla progressiva futura attuazione del programma di ridimensionamento degli spazi occupati dagli uffici provinciali, senza che occorresse revocare l’intera procedura.



a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla sentenza  numero 276 del 12 settembre  2012 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento

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