martedì 4 settembre 2012

Rileva la Sezione che le somme versate per la stipula della fideiussione, disposta dal T.A.R. come onere per l’accoglimento della misura cautelare richiesta rientrano nel novero delle spese processuali

tratto dalla decisione numero 4669 del 4 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Con il secondo motivo di diritto, l’appellante ripropone la domanda di risarcimento del danno, respinta dal giudice di prime cure, al fine di vedersi tenere indenne dalle spese sostenute per la stipula della fideiussione, imposta dal T.A.R. ai fini dell’accoglimento della misura cautelare richiesta.
3.1. - La domanda non può essere accolta.
Rileva la Sezione che le somme versate per la stipula della fideiussione, disposta dal T.A.R. come onere per l’accoglimento della misura cautelare richiesta, con ordinanza n. 514/2008, rientrano nel novero delle spese processuali, a norma dell’art. 90 del c.p.c., che esplicitamente inserisce in tale ambito anche le spese poste a carico per ordine del giudice.
La disciplina di tale ripetizione va quindi ricondotta non nell’ambito del risarcimento del danno extracontrattuale di cui all’art. 2043 del codice civile, ma a quello della ripartizione delle spese processuali, di cui all’art. 26 del codice del processo amministrativo, che espressamente richiama le disposizioni del codice del rito civile, agli art. 91, 92, 93, 94, 96 e 97.
Di tale profilo si renderà quindi conto nel suo ambito naturale.
4. - L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598). Nell’ambito delle spese compensate viene parimenti inclusa quella sostenuta per la stipula della fideiussione, peraltro disposta dal giudice come onere, e non come obbligo, per l’accoglimento dell’istanza cautelare richiesta.

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