lunedì 17 settembre 2012

e' giustificato utilizzo dei lavoratori al di fuori dell’azienda se rischio del licenziamento

Peraltro nel caso di specie il distacco è stato motivato.
L’azienda di provenienza dei lavoratori ha infatti attestato che il distacco è stato disposto a causa delle sue difficoltà economiche, di tale impatto da far rischiare la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti.
Il contratto di distacco del personale firmato il 4 febbraio esplicita infatti l’interesse della distaccante all’operazione - rappresentato dalla necessità di evitare ai dipendenti la sospensione del lavoro o il ricorso ad altre procedure in un momento di mancanza temporanea di attività in cui impiegarli - ed ivi viene assunto l’impegno a corrispondere i contributi previdenziali


il giudizio di congruità dell’offerta per l’aggiudicazione di un gara d’appalto si basa su una valutazione complessiva, riguardante tutte le diverse voci, nella quale il sospetto su alcune parti può essere trascurato sulla base del giudizio globale

E’ poi pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il giudizio positivo non deve essere giustificato sulla base della minuta disamina espressa di tutte le componenti dell’offerta (da ultimo C. di S., V, 22 febbraio 2010, n. 1029).
Di conseguenza, chi contesta la legittimità dell’aggiudicazione ha l’onere di individuare specifici punti che dimostrano l’anomalia dell’offerta dimostrando anche, nel corso del contraddittorio processuale, il loro rilievo nella sua logica complessiva.

Il procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta non è disciplinato nel dettaglio dalla legge, per cui la stazione appaltante ha il potere di impostarlo nei modi più opportuni per la sua corretta conclusioni
L’odierna appellante ha assolto tale onere solo in relazione al costo del lavoro, affermando che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe inficiata dal fatto che il costo previsto sarebbe giustificato sulla base dell’illegittimo utilizzo di lavoratori in distacco da altra azienda.

Il Comune sostiene che la doglianza incide su una percentuale minima dei costi dell’appalto, per cui non sarebbe rilevante, e comunque afferma l’infondatezza della censura.

Passaggio tratto dalla decisione numero 4600 del 29 agosto  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

E’ vero che l’aggiudicataria ha giustificato il costo del lavoro previsto sulla base del fatto che alcuni dei lavoratori utilizzati non sono suoi dipendenti ma sono stati messi a sua disposizione da altra impresa mediante contratto di distacco.
E’ vero anche che ai sensi dell’art. 30, terzo comma, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ”quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”.
Peraltro nel caso di specie il distacco è stato motivato.
L’azienda di provenienza dei lavoratori ha infatti attestato che il distacco è stato disposto a causa delle sue difficoltà economiche, di tale impatto da far rischiare la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti.
Il contratto di distacco del personale firmato il 4 febbraio esplicita infatti l’interesse della distaccante all’operazione - rappresentato dalla necessità di evitare ai dipendenti la sospensione del lavoro o il ricorso ad altre procedure in un momento di mancanza temporanea di attività in cui impiegarli - ed ivi viene assunto l’impegno a corrispondere i contributi previdenziali.
Sono state prodotte anche le comunicazioni ai lavoratori in pari data e il DURC attestante la regolarità contributiva della distaccante.
Osserva quindi il Collegio come la motivazione appena riassunta giustifichi l’utilizzo dei lavoratori al di fuori dell’azienda, e come per gli interessati l’alternativa sarebbe consistita nel rischio del licenziamento.

Quanto alla censura relativa all’assolvimento degli oneri previdenziali, l’appellante non spiega perché non siano sufficienti, a tale riguardo, il DURC e l’impegno ad assicurare ai lavoratori l trattamento previdenziale di competenza.

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