domenica 30 settembre 2012

il Consiglio di Stato stravolge sentenza primo grado_via la libera al subentro contrattuale

In sede di appello, senza riconoscimento del danno per equivalente, la ricorrente ottiene il subentro contrattuale quale risarcimento in forma specifica

ecco i positivi sviluppi della direttiva ricorsi
dal risarcimento per equivalente a quello in forma specifica

Deve pertanto essere dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato il 18 maggio 2011 tra la stazione appaltante e CONTROINTERESSATA a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione e con identica decorrenza deve essere contestualmente dichiarato il subentro nel predetto contratto di Ricorrente; l’accoglimento della domanda di reintegrazione assorbe la domanda di risarcimento del danno per equivalente, peraltro priva di qualsiasi priva.

ATTENZIONE:
nella fattispecie specifica non vi è menzione del problema delle cauzioni
sicuramente però la stazione appaltante, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con la ricorrente vincitrice del ricorso, ne dovrà valutare nuovamente il reale possesso dei requisiti richiesti nel luglio 2010

inoltre vi sarà la richiesta di emissione di una cauzione definitiva per la restante parte del servizio da svolgere

ULTERIORE OSSERVAZIONE:
questo è un caso diverso da quellI che si sono commentati finora, nei quali affermavo l’importanza che la cauzione provvisoria duri, per tutti, non fino all’aggiudicazione definitiva,ma fino alla sottoscrizione del contratto

qui il tempo passato daall’indizione della gara _ 5 luglio 2010_ è lungo e il contratto è stato sottoscritto_18 maggio 2011_ in quanto, pur già in vigore delle norme sullo stand still, il primo grado ha dato via libera alla sottoscrizione dello stesso non avendo i giudici deciso favorevolemente riguardo le ragioni della ricorrente

pertanto le cauzioni/fideiussioni che ora si andranno a richiedere sono dei contratti del tutto nuovi_trovo che vi sarà difficoltà per l’emissione della definitiva in quanto una parte del servizio è già stata eseguita (bene o male, chissà!)


Alla illegittimità dell’attribuzione del punteggio relativo ai servizi migliorativi ed aggiuntivi all’offerta prodotta da CONTROINTERESSATA consegue l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata, il che impone alla sezione l’esame della domanda della Ricorrente, già avanzata in primo grado e riproposta nel presente grado di appello, sia nell’epigrafe dell’atto di appello che nelle sue conclusioni (sia pur in modo alquanto criptico), di declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato e di subentro nello stesso.

L’art. 122 c.p.a. prevede che “…il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nel caso in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentro sia stata proposta”.

passaggio tratto dalla decisione numero 4689 del 5 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Ciò posto, la Sezione rileva che nel caso di specie il vizio che ha determinato l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta la rinnovazione della gara; inoltre il contratto di appalto, stipulato il 18 maggio 2011, ha una durata (presumibile) di anni 6 (sei), giusta articolo 6 del contratto; l’appellante ha poi formulato, oltre alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, anche quella di risarcimento in forma specifica, da intendersi evidentemente come richiesta di subentro nel contratto (oltre che alla domanda subordinata di risarcimento dei danni per equivalente, qualora non fosse possibile accogliere la domanda di reintegrazione in forma specifica).
Sotto altro profilo, deve ancora rilevarsi che non è stata minimamente evidenziata, né da parte della stazione appaltante, né da parte di CONTROINTERESSATA l’esistenza di ragioni ostative al subentro nel contratto, non rinvenendosi alcun particolare interesse all’esecuzione del contratto da parte della originaria aggiudicataria, tanto più che non sono emersi elementi che impediscano l’esecuzione del contratto da parte di Consccop.
Deve pertanto essere dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato il 18 maggio 2011 tra la stazione appaltante e CONTROINTERESSATA a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione e con identica decorrenza deve essere contestualmente dichiarato il subentro nel predetto contratto di Ricorrente; l’accoglimento della domanda di reintegrazione assorbe la domanda di risarcimento del danno per equivalente, peraltro priva di qualsiasi priva.

a cura di Sonia Lazzini

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