giovedì 20 settembre 2012

Legittima decurtazione della somma richiesta in ristoro pari al 50% ex art 1227 cc

La questione va inquadrata nella problematica derivante dal principio generale di cui all’art.1227 codice civile in tema di danno evitabile, di cui il giudice di prime cure ha inteso fare applicazione.
Com’è noto, la norma suindicata, nel prevedere che“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”, è stata riprodotta nell’art. 30 del c.p.a.; ma la vicenda all’esame può farsi rientrare nell’ambito applicativo di un principio vigente ratione temporis prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
E’ evidente peraltro che la regola iuris recata dal suindicato art.1227 c.c. ha una sua indubbia rilevanza, non tanto per escludere la responsabilità dell’Amministrazione comunale, solo quanto di solito,e almeno nella specie, per attenuarne la portata, ai soli fini della valutazione dell’entità del danno.

E allora, se, da un lato, il dovere di evitare un danno ed il suo aggravamento incombe innanzitutto sull’Amministrazione che agisce, da un altro lato, non si può non dare rilievo, sulla quantificazione del diritto al risarcimento, al comportamento del danneggiato,, che a suo tempo ha pretermesso, in modo colpevole, di attivarsi per contenere gli effetti dannosi della condotta della controparte, dovendosi pur sempre tener presente che, ai fini della tutela riparatoria conseguente all’annullamento di un provvedimento sfavorevolmente emesso dalla P.A., assume rango privilegiato la modalità del risarcimento specifico, con l’eventuale restituzione dell’utilità diretta perduta, ove possibile (Cons. Stato Sez. VI 31 marzo 2011 n.1983).
Ebbene, nel comportamento omissivo rilevato dal Tar a carico del Controinteressata si possono ravvisare gli estremi di una condotta non rispettosa dell’ordinaria diligenza richiesta al creditore (così come previsto dall’art.1227 c.c.); e ciò può legittimamente giustificare una misurazione del danno patrimoniale, con l’applicazione ex officio da parte del giudicante, di una decurtazione della somma richiesta in ristoro, in applicazione del principio generale previsto dal codice civile, pienamente applicabile alla fattispecie della responsabilità aquiliana qui in rilievo, senza che al riguardo possa rinvenirsi in capo all’Amministrazione debitrice un onere processuale di far valere il “comportamento omissivo” della parte creditrice.

a cura di Sonia Lazzini

decisione numero 4616 del 27 agosto 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento