venerdì 7 settembre 2012

LA REPONSABILITA' DEL PROGETTISTA, EX 1669, E' EXTRACONTRATTUALE E SOLIDALE, EX 2055 CON L'APPALTATORE

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 22.03.2012, n. 4614_commento di Sonia Lazzini


 
AL SUPREMO GIUDICE AMMINISTRATIVO VIENE CHIESTO
VERO E’ CHE ESISTE la sussistenza della negligenza professionale del progettista, ritenendo che i gravi inconvenienti in seguito manifestatisi negli immobili, conseguenti a cedimenti del suolo e non ad altre cause, fossero essenzialmente da ascrivere a carenze progettuali, segnatamente per inadeguatezza delle fondazioni e per non aver tenuto conto della particolare natura e consistenza del terreno, caratterizzato da particolare deformabilità?

A tal riguardo veniva osservato che al progetto, risultava allegata, anzichè la prescritta relazione geologica, da ritenersi necessaria ai sensi del DM. 21 gennaio 1981 in considerazione della non modesta entità dell'intervento (prevedente dieci villette a schiera su tre piani e sottotetto, in cemento armato), una semplice relazione geotecnica, non contenente, tuttavia, alcuna indicazione delle concrete indagini eseguite e dei dati raccolti circa la natura del terreno e, peraltro, indicante un "profilo stratigrafico" smentito, così come quello indicato nella seconda relazione allegata al progetto di variante, dai dati successivamente acquisiti, nel corso delle indagini diagnostiche in sito eseguite nel 1996

In sede di appello (quindi secondo grado del giudizio) << La Corte riteneva, poi, irrilevante la circostanza che il V. non avesse partecipato al giudizio cautelare, attesa l'autonomia di quello di merito, disattendeva l'eccezione di carenza di legittimazione del suddetto, essendo risultata dal medesimo firmata, quale progettista, tutta la documentazione riguardante sia il progetto originario, sia quello in variante, e riteneva la responsabilità del professionista, venuto meno all'obbligo di diligenza prescritto dall'art. 1176 c.c., non esclusa, ma concorrente con quella ex art. 1669 c.c. dell'appaltatore.>>

ora dovremo essere in grado di capire i motivi del ricorso che sono:

<<Con il primo motivo di ricorso vengono dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1669 e 2236 c.c. e vizi della motivazione, censurandosi l'affermazione da parte della corte di merito della responsabilità del progettista delle opere, in concorso con l'appaltatore, per inosservanza della diligenza prescritta dall'art. 1176 c.c., ravvisata nel non aver richiesto "a colui che gli ha conferito l'incarico (committente o appaltatore) una adeguata indagine sulla natura e consistenza del terreno".
Tale affermazione, "illogica e viziata", sì porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio, in mancanza di diversa previsione contrattuale, rientrerebbe tra i compiti dell'appaltatore, implicando attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, al medesimo competente, in quanto contrattualmente tenuto ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, mettendo a disposizione la propria organizzazione di mezzi, perchè l'opera risulti immune da vizi e difformità.
Nel caso di specie il contratto di appalto, successivo alla redazione del progetto, avrebbe espressamente previsto che le indagini geologiche fossero compiute dall'appaltatore, la cui responsabilità al riguardo avrebbe escluso quella del progettista, tanto più considerando divertendosi in ipotesi di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il parametro valutativo non sarebbe stato quello dell'ordinaria diligenza previsto dall'art. 1176, bensì quello del dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c..>>

ecco il pensiero diretto della Corte di Cassazione a cui, ovviamente, seguirà un piccolo nostro commento per rendere più facili le parole dei nostri Supremi giudici civili

Le censure sono infondate, richiamando principi giurisprudenziali che, nell'affermare in casi del genere di quello in esame la responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatore, non ne hanno tuttavia anche ritenuta l'esclusività, nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie risulta da accertamento di fatto incensurabile sorretto da più che esaustiva motivazione - i vizi di costruzione rinvengano la loro origine in carenze progettuali.


Dunque, come più volte affermato, a norma dell’articolo 1669 vi può essere una responsabilità anche del progettista, ovviamente però, e qui il giudice è molto preciso, i VIZI DI COSTRUZIONE SONO DOVUTI A CARENZE PROGETTUALI

inoltre:

In tali casi la costante giurisprudenza di questa Corte ha soltanto affermato che l'appaltatore, fatte salve le ipotesi contrattuali in cui abbia operato quale nudus minister, è tenuto a rilevare egli stesso le carenze del progetto ed a segnalarle al committente, il che tuttavia non comporta che l'omissione di tale sindacato elida la preesistente responsabilità del progettista, configurandosi al riguardo una ipotesi di concorso nell'illecito di cui all'art. 1669 c.c.; sicchè irrilevante è la circostanza (che peraltro non risulta essere stata dedotta anche in sede di merito) secondo cui nel contratto di appalto de qua sarebbero state espressamente previsti sondaggi geologici a carico dell'impresa, mentre la dedotta anteriorità cronologica del progetto rispetto al contratto di appalto non è di alcun apporto alla tesi sostenutala anzi milita in senso opposto.

ed ecco un ulteriore punto molto importante

poichè anche l’appaltatore non può far finta di nulla sulle eventuali carenze del progetto ma deve anche segnalarle al committente, PER LO STESSO ILLECITO_SEMPRE A NORMA DELL’ARTICOLO 1669 (e si badi, si parla di illecito senza riferimento alla norma di cui all’articolo 2043 che abbiamo imparato a conoscere), VI SARA’ UNA CORRESPONSABILITA’

ATTENZIONE.: la sentenza in commento non ne fa espressa menzione ma quest’ultima affermazione significa l’applicazione dell’art 2055 del codice civile che cosi’ recita:

<< Art. 2055 Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299).
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.>>

con questo intendendo che ci potrebbe essere la RIVALSA dell’appaltatore nei confronti del progettista!

nel paragrafo che segue, la Cassazione vi darà un dispiacere.

prima leggiamolo e poi lo commentiamo

<< Quanto, infine, al parametro valutativo della colpa professionale, che andrebbe individuato nell'art. 2236 e non nell'art. 1176 c.c., la questione sollevata, per quanto consta, soltanto in questa sede, ancor prima che inammissibile, perchè involgente valutazioni di merito circa la dedotta "speciale difficoltà" (peraltro del tutto inconfigurabile nel contesto di un intervento edilizio, che come risulta dalla sentenza di merito, non risultava particolarmente impegnativo, richiedendo soltanto un'attenta valutazione della situazione dei luoghi, con particolare riferimento alla natura del suolo), è inconferente, atteso che i suddetti parametri attengono alla responsabilità contrattuale, mentre nella specie il progettista è stato chiamato a rispondere, nei confronti degli assegnatari degli immobili, con i quali non risulta aver contratto alcun diretto rapporto negoziale, ad esclusivo titolo di (concorsuale) responsabilità aquiliana, quale viene, per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, considerata quella ex art. 1669 c.c., con riferimento ai gravi vizi di costruzione derivanti dall'inadeguatezza delle fondazioni, in conseguenza dell'omissione di adeguate preventive indagini sulla natura e consistenza del suolo, non eseguite nè richieste al committente prima della redazione del progetto (v. Cass. 31290/93, 8359/96, 11783/00, 12995/06).>>

fermi tutti!

prima considerazione

poichè l’articolo 1669 riguarda fattispecie di responsabilità civile extracontrattuale e non contrattuale (vi ricordate, differenza fra fatti illeciti ed inadempimento), il beneficio della colpa lieve di cui all’articolo 2236 del codice civile non si può applicare!

seconda considerazione

vi è la CORRESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA RIGUARDO ai gravi vizi di costruzione derivanti dall'inadeguatezza delle fondazioni, in conseguenza dell'omissione di adeguate preventive indagini sulla natura e consistenza del suolo, non eseguite nè richieste al committente prima della redazione del progetto



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