martedì 21 agosto 2012

legittima l'escussione della provvisoria per inadempimenti al patto di integrità, per collegamento sostanziale

Se l’impresa accetta di sottoscrivere il patto di integrità e ne risulta invece inadempiente, è legittima l’escussione della cauzione provvisoria (ancorché non contemplata nel codice dei contratti)



Il Consiglio di Stato afferma  la legittimità delle impugnate previsioni della lex specialis di gara e del c.d. “Patto di integrità”, in quanto conformi al principio della natura escludente di collegamenti sostanziali tra imprese partecipanti lesivi dei canoni della segretezza delle offerte e della serietà e trasparenza delle procedure di evidenza pubblica

in conformità a orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato, da cui non v’è ragione di discostarsi, l’impresa partecipante alla gara, con la sottoscrizione del c.d. “Patto di integrità”, accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara,

sicché l’incameramento della cauzione ivi previsto in caso di violazione di tali doveri (nel caso di specie, del divieto di “accordarsi” con altre imprese concorrenti, astrette da legami sostanziali, in funzione manipolativa delle offerte) non assume natura di sanzione amministrativa che, in quanto tale, sarebbe riservata alla legge, ma costituisce la conseguenza dell’accettazione di regole e doveri comportamentali accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione dalla gara, assunti su base pattizia (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, V, 9 settembre 2011, n. 5066).

Si aggiunga che nelle more del presente giudizio d’appello è intervenuta la sentenza del Tribunale penale di Milano n. 10988/08 del 16 ottobre 2008 – prodotta dalla difesa dell’Amministrazione comunale, senza che vi si possa scorgere una violazione del divieto del ius novorum in appello, trattandosi di documentazione sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione –, con la quale i legali rappresentanti della RICORRENTE. s.r.l. (Alfa Marianna) e della Costruzioni Alfa s.p.a. (Alfa Adriano), con riferimento all’appalto in esame, sono stati dichiarati responsabili dei reati di tentata turbativa della libertà degli incanti ex artt. 56 e 353 Cod. pen. e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 Cod. pen. Va, al riguardo, precisato che le relative risultanze processuali sono valutabili come elementi di fatto ulteriormente suffraganti il sopra evidenziato quadro probatorio




In secondo luogo, merita conferma la valutazione del Tribunale amministrativo regionale in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, di elementi indiziari plurimi, precisi e concordanti, atti a suffragare il giudizio di riconducibilità delle offerte provenienti dalla RICORRENTE. s.r.l. e dalla Costruzioni Alfa s.p.a. ad un unico centro d’interesse, falsante la competizione tra le imprese concorrenti.

Se, poi, si tiene conto delle circostanze, analiticamente evidenziate nell’impugnate sentenza, della predisposizione di buste identiche, contenenti offerte, documenti e richieste redatti in modo identico (nelle parti difformi e/o aggiuntive rispetto ai moduli predisposti), delle certificazioni ottenute il medesimo giorno, delle fideiussioni rilasciate dalla medesima banca e autenticate con numero progressivo dallo stesso notaio, e della spedizione con lo stesso corriere, non possono sussistere dubbi in ordine alla riconducibilità delle due offerte a un medesimo centro d’interessi, in violazione dei principi di trasparenza, segretezza e serietà delle offerte poste a presidio della par condicio tra le imprese partecipanti alla gara, per effetto delle rilevate condotte idonee a incidere sul corretto svolgimento della gara


A cura di Sonia Lazzini

decisione numero 2657 dell’ 8 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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