lunedì 27 agosto 2012

escussione provvisoria atto dovuto presentazione documentazione copia semplice

viene disattesa la doglianza, proposta in via subordinata, la parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Anche tale doglianza deve essere disattesa, in considerazione dell’automatismo che l’art. 48 stabilisce tra la mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati e le conseguenze sanzionatorie, non residuando alcun potere discrezionale in capo alla stazione appaltante in ordine alla loro applicazione. “L’esclusione dalla gara costituisce, dunque, il presupposto perché si faccia luogo alle due ipotesi sanzionatorie previste dall’art. 48, comma 1, di modo che, mentre l’impresa ben può dolersi della legittimità dell’esclusione, in relazione alle ragioni che la giustificano, al contrario non costituisce oggetto di sindacato giurisdizionale – sotto il profilo dell’eccesso di potere – la successiva determinazione dell’amministrazione di incameramento della cauzione e di segnalazione all’Autorità garante, posto che esse, come la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare (Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2010 n. 7263), costituiscono conseguenze del tutto automatiche del provvedimento di esclusione, come tali non suscettibili di alcuna valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, con riguardo ai singoli casi concreti e/o alle ragioni poste a giustificazione dell’esclusione medesima” (Consiglio di Stato, IV, 16 febbraio 2012, n. 810, cit.).

4.2. Di conseguenza anche questa doglianza va disattesa.

5. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
6. Il rigetto del ricorso per motivi aggiunti determina, come già sottolineato in precedenza, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, non potendo più giovare alla parte ricorrente l’eventuale accoglimento dello stesso, attesa la non illegittimità dell’esclusione dalla gara in esito alla fase di verifica del possesso dei requisiti.


a cura di Sonia Lazzini

 sentenza numero 67 del 17 luglio 2012 pronunciata dal Tar Valle d’Aosta, Aosta

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