lunedì 27 agosto 2012

escussione legittima_ mera fotocopia non surroga atto originale o in copia autenticata

non è consetito produrre in copia semplice la documentazione a comprova del reale possesso dei requisiti speciali_va pertanto considerata legittima l'escussione della cauzione provvisoria


Non è contestato che la documentazione trasmessa dalle imprese raggruppate sia stata prodotta in copia semplice e non mediante copia conforme all’originale, come richiesto dall’art. 12 del disciplinare di gara

A fronte di una specifica previsione della lex specialis non si può invocare il principio di cui è espressione l’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, ossia della tassatività e stretta interpretazione delle cause di esclusione dalle gare, considerato il differente ambito di applicazione della predetta norma rispetto all’art. 48 dello steso Codice, applicabile alla presente fattispecie.

La presentazione di documentazione che non sia idonea a confermare il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione rende inevitabile la esclusione dalla procedura, sanzionandosi in tal modo, ‘all’esito negativo della procedura ex art. 48, il “comportamento sleale” dell’impresa, che si tipizza o per non avere fornito le prove richieste in ordine a quanto dichiarato, ovvero per avere “azzardato” dichiarazioni non corrispondenti al dato reale’ (Consiglio di Stato, IV, 16 febbraio 2012, n. 810, cit.).

Una mera fotocopia, del resto, non può certamente surrogare un atto originale o in copia autenticata, come si ricava dalla disciplina, anche di tipo civilistico, in ordine alla valenza probatoria dei fatti attestati nei predetti atti e dal procedimento per poterne contestare la validità e la veridicità.

Pertanto, dovendosi “effettuare un controllo successivo sulla veridicità del possesso dei requisiti di ammissione già autocertificati in sede di offerta, non è affatto irragionevole che a carico della ditta sorteggiata fosse imposto un onere di non difficile adempimento e cioè la produzione di documenti in [copia conforme all’] originale, proprio al fine di evitare qualsiasi eventuale controllo successivo e quindi di rendere più celeri le operazioni di gara” (Consiglio di Stato, V, 1 ottobre 2010, n. 7263).


a cura di Sonia Lazzini

 sentenza numero 67 del 17 luglio 2012 pronunciata dal Tar Valle d’Aosta, Aosta

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