martedì 24 luglio 2012

mancata legalizzazione sottoscrizione cauzione provvisoria può essere sanata

la legalizzazione della firma, in particolare quando richiesta per la cauzione provvisoria, può essere oggetto di regolarizzazione con richiesta di integrazione da parte della stazione appaltante in base all’art 46 del d.lgs. 163 del 2006;

in tale ipotesi, infatti, il contratto di garanzia è già valido ed efficace, in quanto l’autenticazione della firma riguarda solo la certezza della provenienza del documento

L’art 46 prevede che le stazioni appaltanti invitino i candidati a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti o dichiarazioni presentate.

Le giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso che il rimedio della regolarizzazione postuma è attivabile nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non quando si sia in presenza di documentazione del tutto mancante, risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano rispettato la disciplina prevista dalla "lex specialis" (Consiglio di Stato sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6965) .

Nel caso di specie, della mancata di legalizzazione della firma non vi è la mancanza di un documento o di un requisito di partecipazione ma solo la regolarizzazione di un documento esistente privo di alcuni requisiti di carattere formale; tale mancanza di carattere formale ed esterna al documento ben può essere oggetto del potere di integrazione previsto espressamente dall’art 46 del d.lgs. 163 del 2006.

La mancanza di autentica della sottoscrizione apposta in calce al documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria non riguarda, infatti, i requisiti soggettivi del partecipante alla gara, né incide sullo svolgimento della procedura, incidendo esclusivamente sulla certezza della riferibilità della polizza alla società emittente.

Conseguentemente, siffatto adempimento, avente rilievo meramente formale, avrebbe dovuto essere regolarizzato ai sensi dell’art 46 del d.lgs. 163 del 2006, dettato in tema di gare, e in base alla generale previsione dell'art. 6 lettera b) della legge 241/1990, per cui il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ( TA.R. Roma Lazio sez. I, 09 luglio 2008, n. 6518).

Nel caso, di specie, poi, sussisteva anche una difformità tra lettera di invito e capitolato, che può avere ingenerato un errore scusabile nella predisposizione della documentazione da parte della impresa.

Diversamente dal contratto, infatti, nel quale il coordinamento del senso letterale delle parole interviene su manifestazioni di volontà inerenti a diritti disponibili dalle parti contraenti, nel bando e nel disciplinare, la provenienza unilaterale dalla parte pubblica comporta che la loro interpretazione risponda ad interessi generali nei quali prevalgono i principi indisponibili dell'affidamento dei partecipanti e della par condicio fra gli stessi; l'incertezza dell'applicazione della legge di gara non può risolversi in un aggravamento degli oneri di partecipazione per i concorrenti, , in applicazione dei principi di buona fede e di massima partecipazione alle gare ( cfr. Consiglio Stato sez. V, 18 agosto 2010, n. 5892).


sentenza numero 6422 del 13 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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