martedì 24 luglio 2012

illegittima esclusione mancata legalizzazione provvisoria e massima partecipazione

non è legittimo prevedere, a pena di esclusione, che la fideiussione o la polizza debbano essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt 1 lettera l) e 30 del d.p.r. 445 del 2000 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

Infine, si deve ricordare l'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che, pur non applicabile nel caso di specie, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione,

disponendo che la stazione appaltante può escludere i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

Da tale norma, non applicabile al caso di specie, in quanto entrata in vigore successivamente alla gara per cui è causa, deriva però un principio di interpretazione della clausole della lex di gara in modo da assicurare la massima partecipazione dei concorrenti.

Sotto tali profili il ricorso è fondato e va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

La domanda di risarcimento del danno, deve essere respinta, in quanto oltre che formulata in modo generico, non è stato allegato alcun elemento per ritenere che si sia verificato un danno effettivo, anche tenuto conto che l’accoglimento della domanda cautelare, già con misure monocratiche, confermate in camera di consiglio, ha eliminato le possibili conseguenze dannose del provvedimento fin dal momento di presentazione del ricorso ( agosto 2008).

sentenza numero 6422 del 13 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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