venerdì 27 luglio 2012

Legittima esclusione perchè la validità della polizza non poteva essere autocertificata

Infondato è infatti il motivo mediante il quale l’Impresa appellante, richiamando giurisprudenza cautelare di questo Consiglio, torna a sostenere la validità della copia cartacea della polizza fideiussoria da essa prodotta in sede di gara.

Il bando della gara in controversia prevedeva al punto 9 che la polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria fosse prodotta dai concorrenti, a pena di esclusione, in originale.

La Impresa appellante, per parte sua, ha prodotto una fotocopia cartacea di una polizza fideiussoria incontrovertibilmente generata in forma elettronica e sottoscritta con firma digitale: di ciò, infatti, danno conto specifiche clausole apposte al documento.

In calce a detta copia risultano peraltro le sottoscrizioni del legale rappresentante dell’Impresa e di un agente della società di assicurazioni garante.

Ciò premesso, a fronte della espressa previsione contenuta nel bando, l'Impresa appellante ben poteva - ovviamente - produrre una garanzia provvisoria in formato digitale ma in tal caso era tenuta a rispettare le regole tecniche contenute nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. L.vo n. 82 del 2005.
Ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice, la Ricorrente avrebbe quindi in primo luogo potuto presentare la polizza in originale e cioè su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale.
In alternativa, la concorrente avrebbe potuto presentare una copia analogica (cioè su supporto cartaceo) della polizza generata informaticamente, rispettando però le previsioni dell’art. 23 del Codice stesso.
Prevede infatti il comma 2 bis di tale articolo - nel testo applicabile all’epoca dei fatti in controversia ed anteriore alle incisive modifiche apportate dall’art. 16 del D. L.vo n. 235 del 2010 - che le copie su supporto cartaceo di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

tratto dalla decisione numero 289  del 30  marzo 2011  Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Nel caso all’esame, come esattamente rilevato dal T.A.R., tale attestazione proveniente da pubblico ufficiale manca del tutto, così che non può, in alcun modo predicarsi la conformità della copia informe prodotta da Ricorrente all’originale informatico.
Nè, come già chiarito in giurisprudenza, la conformità di cui si discute poteva essere autocertificata poichè la polizza, in quanto scrittura privata, non rientra fra i documenti per i quali l’art. 19 del T.U. n. 445 del 2000 consente di attestare la conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.
Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

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