Mancata dimostrazione di un requisito speciale ed escussione della polizza provvisoria
E’ legittima l’escussione della cauzione provvisoria in quanto <<la documentazione trasmessa dalla ricorrente “non consente di chiarire in modo inequivocabile la tipologia costruttiva cui fa riferimento”, non potendosi accertare il requisito relativo all’esperienza maturata nell’esecuzione di lavori “con tipologia costruttiva simile a quelle offerta”.>>
Va sottolineato che la stazione appaltante aveva già precisato la nozione di somiglianza tra le offerte sul proprio sito internet ed in risposta alle richieste di chiarimenti delle ditte aspiranti alla partecipazione alla gara, stabilendo che “per tipologia costruttiva simile a quella offerta si fa riferimento al sistema costruttivo (materiali, componenti, modalità di assemblaggio) e non alla destinazione d’uso. A titolo esemplificativo, nel caso di proposta di un sistema prefabbricato a pareti portanti, si fa riferimento ad interventi, anche non residenziali, realizzati con la stessa tecnica”.
Pertanto, la valutazione dell’elemento in questione era stato conformato, secondo il tema della discrezionalità tecnica organizzata, dalla stessa stazione appaltante, selezionando i criteri sulla base dei quali sarebbe stato operato il giudizio.
Pertanto, come ben risulta dalla pronuncia del giudice di prime cure, i documenti allegati danno prova della mancata indicazione del tipo di struttura portante e delle modalità di montaggio ed assemblaggio, tralasciando parimenti di evidenziare le analogie con la tecnica e i materiali proposti. Invero, tali analogie sono dedotte esclusivamente in relazione al tetto in lamellare realizzato in occasione dei lavori di ristrutturazione e riconversione di un unico edificio (quello sito in Giugliano, per un importo unitario al di sotto di quello richiesto).
Se si raffronta il detto sostrato argomentativo con l’esteso ambito della nozione di somiglianza a cui faceva riferimento la stazione appaltante, appare quindi palmare la necessità degli approfondimenti istruttori, richiesti dall’amministrazione e non esaustivamente forniti dall’appellante, proprio in merito ad un profilo rilevante, ossia quello che “i lavori addotti a dimostrazione del requisito si riferiscano a strutture portanti in legno”.
La mancata dimostrazione di tale elemento, peraltro non emersa neppure a seguito delle produzioni in grado di appello, dimostra la correttezza dell’azione della pubblica amministrazione, come esattamente notato dal T.A.R..
A cura di Sonia Lazzini
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