le regole stabi-lite dalla lex specialis di gara vincolano rigidamente l'operato della Commissione preposta all'esame della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura selettiva.
è infatti da osservare che quella in esame è una gara informale per spese in economia nella quale l’Amministrazione – dovendo rispettare solo i principi generali desumibili dal codice degli appalti: cfr. art. 125 u.c. – ben poteva discrezionalmente introdurre nell’avviso di gara (rimasto peraltro inoppugnato) criteri di selezione automatica delle offerte anomale.
In altri termini, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare esi-ge che alle stesse sia data puntuale applicazione nel corso della proce-dura, senza margini di valutazione discrezionale nella loro interpreta-zione (specie, quando il significato delle clausole è chiaro) e nella loro attuazione, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressa-mente l'esclusione in conseguenza della violazione di prescrizioni uni-voche, l'Amministrazione appaltante è tenuta a dare precisa ed incon-dizionata esecuzione a tale previsione.
Quanto sopra vale sia per il principio di tutela della par condicio delle imprese concorrenti e sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quando l'Amministrazione si è in origine autovincolata.
Tratto dalla decisione numero 508 dell’ 1 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
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