il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa
che, com’è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.
Tanto premesso, l’azione è fondata.
Si riscontrano, infatti, nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.
Come sostenuto dalla Procura, costituisce danno erariale la somma di € 1.800,05, pari alla differenza tra la somma complessivamente corrisposta in esecuzione della sentenza (€ 3.435,05) e la sorte capitale (€ 1.635,00), corrispondente, quest’ultima, ad una prestazione eseguita a favore del Comune e, in carenza di prova contraria, da ritenersi utile. Altrettanto non può dirsi per le spese aggiuntive, corrispondenti ad oneri (interessi, spese di giustizia, etc) che non sarebbero stati sostenuti, ove la spesa fosse stata regolarmente effettuata.
Nella fattispecie, la spesa venne disposta in violazione dell’art. 191 del T.U.E.L., che consente la effettuazione di spese da parte degli enti locali solo in presenza dell’impegno contabile nel competente capitolo di bilancio e della relativa copertura finanziaria. In ogni caso, anche a volere ammettere che nella fattispecie si applicasse il regolamento economale, il soggetto che prese in consegna la merce (signor Lo J_) avrebbe avuto l’obbligo di regolarizzare le procedure per consentire il tempestivo e regolare pagamento delle somme dovute.
Poiché nulla venne fatto, il creditore fu costretto a rivolgersi al giudice per ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
Tanto premesso, sussiste nella fattispecie una violazione degli obblighi di servizio da parte del responsabile del Canile, il quale avrebbe dovuto attenersi alle prescritte procedure di spesa o regolarizzare la spesa stessa richiedendo l’assunzione dell’impegno in sanatoria, come, peraltro, espressamente richiesto dal dirigente pro tempore del servizio (vedasi audizione dott.ssa F_ in atti).
L’omissione di tali doverose ed elementari regole, in quanto poste a tutela dell’integrità finanziaria della amministrazione, è caratterizzata dalla colpa grave.
Pertanto, il Collegio, in accoglimento della domanda della Procura, condanna il sig. Lo J_ Salvatore al pagamento, in favore del Comune di Palermo della somma di € 1.800,05.
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