Ed invero, a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 24 ottobre 2005 ( poi oggetto di revoca) sia le offerte sia la cauzione provvisoria prestate dalle imprese concorrenti dovevano intendersi automaticamente svincolate ai sensi delle chiare disposizioni contenute nell’art.11 del bando e nel punto 5 del disciplinare di gara, che espressamente prevedevano tale svincolo in esito alla finalizzazione della procedura di gara.
Di tal che correttamente la stazione appaltante ha ritenuto di richiedere nuovamente alle originarie imprese partecipanti la manifestazione di un nuovo interesse partecipativo nonché la prestazione di una nuova garanzia fideiussoria a garanzia delle nuove offerte.
Tratto dalla decisione numero 1941 del 2 aprile 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Di Sonia Lazzini
Un’osservazione
Questa sentenza si riferisce a fatti del 2005
Bisogna però tener conto che nell’aprile 2010 con il decreto legislativo 153_2010 è stata recepita la direttiva ricorsi
A seguito di questa nuova norma, i contratti non possono essere sottoscritti prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
Ed inoltre, il ricorrente, nel ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, può richiedere il subentro contrattuale
Va da sé che ora la cauzione provvisoria, per tutti, deve valere fino alla sottoscrizione del contratto
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