non si può neanche parlare di danno risarcibile nell’ipotesi in cui la prestazione oggetto di procedura di gara non abbia concretamente avuto esecuzione, per effetto di problematiche esterne all’ambito contrattuale (spesso inquadrate nella categoria del factum principis);
in questo caso, il partecipante alla gara non ha, infatti, perso concretamente un bene della vita (l’aggiudicazione della procedura ed il conseguenziale svolgimento della prestazione) per effetto dell’illegittimo comportamento della stazione appaltante, ma si venuto a trovare, in buona sostanza, in una situazione non dissimile da quella dell’aggiudicatario che, pur avendo stipulato il contratto, non ha poi concretamente conseguito il bene della vita (l’effettuazione della prestazione contrattuale, con i benefici conseguenti) per l’intervento di ragioni esterne alla struttura contrattuale.
Quanto sopra rilevato vale, ovviamente, per il risarcimento dei danni in forma specifica (non avrebbe, infatti, alcun senso aggiudicare ai ricorrenti un contratto ineseguibile) o per equivalente, mediante condanna dell’Amministrazione ricorrente alla corresponsione di una somma di denaro quantificata in € 12.000,00 (ovvero il 10% dell’importo della prestazione) o del danno cd. curricolare (anche in questo caso, non avrebbe senso attribuire alla ricorrente una serie di utilità che non avrebbe mai potuto conseguire, neanche ove fosse divenuta aggiudicataria della procedura).
Sulla base dello stesso ordine concettuale non può poi neanche essere riconosciuto il danno costituito dalle spese di partecipazione alla procedura, equitativamente quantificate nella somma di € 5.000,00 (o in una somma equitativamente determinata dal Giudice); oltre a trattarsi di posta risarcitoria non assistita da alcuna prova (pur trattandosi di elementi agevolmente dimostrabili in giudizio da parte ricorrente), appare dirimente rilevare come si tratti di presunta perdita patrimoniale rientrante nella normale alea di partecipazione ad una gara che non ha poi portato al concreto svolgimento della prestazione, per quanto sopra rilevato (e che è stata “sopportata” da tutti i partecipanti alla procedura, aggiudicatari o non del contratto).
sentenza numero 697 dell’ 11 aprile 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
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