lunedì 30 aprile 2012

La norma di cui all’articolo 48 del codice dei contratti_(che prevede anche l’incameramento della cauzione provvisoria)_ha lo scopo di verificare il possesso di requisiti soggettivi di partecipazione ex artt. da 38 a 45 del Codice

E’ poi evidente che ci si trova al di fuori del campo di applicazione dell’art. 48 del d.lgs 163/2006, norma che la ricorrente invoca confondendo il procedimento di verifica di congruità e affidabilità dell’offerta, al quale l’offerta aggiudicataria provvisoria è stata assoggettata ai sensi degli art. 86 e seg., con le verifiche di cui all’art. 48 co. 1, che riguardano ancora i requisiti soggettivi ex artt. da 38 a 45, dato che si tratta di procedimenti totalmente differenti nelle finalità e nelle modalità.
Infatti, è stato nel corso del procedimento di verifica di congruità, precedente e propedeutico all’aggiudicazione definitiva, e finalizzato alla verifica di sostenibilità economica e quindi di affidabilità dell’offerta, che l’aggiudicatario ha ribadito la volontà di fornire il summenzionato codice sorgente.
La ricorrente invece colloca, del tutto erroneamente, detta dichiarazione nell’ambito di un differente sub procedimento, teso alla verifica del possesso di requisiti soggettivi di partecipazione ex artt. da 38 a 45 del Codice, per cui erroneamente pretende di trarre dall’asserita ed indimostrata falsità della dichiarazione le conseguenze di cui all’art. 48 cit.


Tratto dalla sentenza numero 150 del 30 aprile 2012 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia

Nessun commento:

Posta un commento