lunedì 30 aprile 2012

E’ stata l’ omessa allegazione degli atti necessari per la stipula del contratto di appalto a determinare l’escussione della cauzione provvisoria non la mancata prestazione della predetta dichiarazione di impegno ex art. 129, secondo comma, D. Lgs. 163/2006

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce “l’erroneità della sentenza appellata, che non ha tenuto conto delle legittime, fondate riserve del concorrente al cospetto di una condotta della P.A. apertamente violativa delle predeterminate regole di gara e dei principi generali regolanti l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica”.
La doglianza non ha pregio.
Sul punto, infatti, il primo giudice ha correttamente rilevato che “la P_ trascura di considerare che la censurata condotta dell’amministrazione è stata posta in essere proprio al fine di recepire l’istanza della ricorrente la quale, nel corso della procedura, aveva giustificato l’omessa presentazione della dichiarazione dì impegno con riferimento alla indisponibilità al relativo rilascio da parte degli istituti finanziari interpellati”, aggiungendo altrettanto correttamente che “Peraltro non vi è dubbio che, avendo partecipato alla procedura e conseguito l’aggiudicazione provvisoria (poi dichiarata decaduta), la ricorrente non ha motivo di dolersi di una modifica postuma della lex specialis di gara che, al più, poteva essere fatta valere da altri imprenditori che avessero desistito dal partecipare alla gara per non aver potuto produrre l’atto richiesto.
Inoltre, la ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento della censura, dal momento che il provvedimento gravato di escussione della cauzione provvisoria non deriva dalla mancata prestazione della predetta dichiarazione di impegno ex art. 129, secondo comma, D. Lgs. 163/2006 bensì, come si è visto, dalla omessa allegazione degli atti necessari per la stipula del contratto di appalto”.
Per quanto sopra, la dedotta censura si appalesa priva di fondamento.

Tratto dalla decisione numero 5213 del 16 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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