giovedì 12 aprile 2012

la mancata sottoscrizione del contratto non è avvenuta per fatto dell'affidatario_niente escussione della provvisoria

La ricorrente ha soprattutto interesse ad evitare l'incameramento della cauzione provvisoria (della quale invero nessuna delle parti ha ulteriormente specificato la natura e la durata) e dunque al rispetto delle norme regolanti le garanzie a corredo dell'offerta.


In base all'articolo 75, sesto comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, "La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo".

Il Collegio è dunque chiamato ad accertare se la mancata conclusione negoziale sia dipesa dal "fatto dell'affidatario" e di converso se il comportamento di quest'ultimo giustifichi il provvedimento di ritiro emanato


la mancata sottoscrizione del contratto non è avvenuta "per fatto dell'affidatario", ma in conseguenza di un equivoco sull'offerta in cui è caduta l'Amministrazione e che sarebbe stato facilmente evitato se si fosse adeguatamente considerato che l'assunzione dell'impegno di cedere in proprietà i 6400 volumi avrebbe scardinato l'equilibrio economico dell'operazione, visto che l’importo posto a base d’asta ammontava a € 27.500,00, I.V.A. inclusa.

In conclusione quindi vanno annullati l’atto 11 agosto 2010 n. 1607, con il quale è stata revocata l'aggiudicazione, nei limiti dell'interesse della ricorrente (ovvero nella parte in cui il provvedimento è finalizzato a giustificare il successivo incameramento della cauzione) e la determinazione dirigenziale 12 ottobre 2010 n. 2072, mentre nessun’utilità potrebbe produrre l'annullamento della delibera della Giunta comunale 30 settembre 2010 n. 169, che ha fornito indirizzi per l'avvio delle nuove procedure di affidamento, poiché la ricorrente aveva già manifestato la propria volontà di recedere.


 sentenza numero 364 del 17 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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