sabato 21 aprile 2012

Il terzo motivo riguarda le cauzioni provvisorie presentate dall’ATI ricorrente principale

Sotto un primo profilo si contesta che il predetto raggruppamento ha prodotto per i tre lotti cauzioni di importo dimezzato - come previsto in applicazione dell’art. 75 comma 7 del codice dei contratti pubblici per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità - pur non avendone titolo in quanto la certificazione della mandante L’* riguarda settori di attività diversi da quello oggetto di gara.
In sede di applicazione, la norma va letta in modo non eccessivamente rigido e alla luce del principio del favor partecipationis: posto che - come documentato dalla difesa della ricorrente principale - l'attività di cui al codice EA 39 a cui fa riferimento la certificazione in possesso dell'impresa L’* ricomprende anche la raccolta e il trattamento dei rifiuti, appare logico ritenere sussistenti i presupposti legittimanti la presentazione di cauzioni di importo dimezzato.
Sotto un secondo profilo si contesta che "l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione" è stato subordinato, nella cauzione presentata dal RTI capeggiato da ***, al "pagamento di un ulteriore premio"; con ciò introducendo una condizione non consentita dalla lex specialis di gara. La censura è formalistica e va respinta; il vincolo del garante è chiaramente previsto e tanto basta per soddisfare la prescrizione contenuta nella disciplina di gara.


Tratto dalla sentenza numero 725 del 18 aprile 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

Nessun commento:

Posta un commento