Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, atteso che solo all'esito del rinnovo parziale della procedura, conseguente all'annullamento degli atti impugnati, potrà definirsi la spettanza in capo alla ricorrente della pretesa allo svolgimento del servizio ovvero al riconoscimento del danno per equivalente.
Si richiama al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il risarcimento del danno va escluso qualora l'accoglimento del ricorso avverso l'aggiudicazione intervenga in tempo utile a restituire in forma specifica all'impresa interessata la "chance" di partecipare alla gara da rinnovare, consentendo quindi il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere (Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 21 aprile 2010, n. 549; Cons. Stato, V, 12 ottobre 2004, n. 6579; Cons. Giust. Amm. Sic., 2 marzo 2007, n. 81; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 giugno 2008, n. 5491; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 12 giugno 2008, n. 1294).
In tali ipotesi la ripetizione, parziale o totale della gara, derivante dall'annullamento dell'atto, ben si atteggia quale risarcimento in forma specifica e l'onere per l'amministrazione di rinnovare la gara è di per sé sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione all'interesse fatto valere
sentenza numero 452 del 18 aprile 2012 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
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