martedì 4 settembre 2012

non essere in grado di fornire il prodotto promesso, è causa di escussione della provvisoria

la revoca _con escussione della relativa cauzione provvisoria _ è la naturale conseguenza della volontà – chiaramente, e ripetutamente, manifestata dall’interessata – di non sottoscrivere (nonostante un espresso invito rivoltole, in tal senso, dalla p.a.) il contratto

in sede di offerta, la ricorrente si era formalmente impegnata a fornire – con esattezza – quanto richiesto dalla “lex specialis” di gara;

 (solo) all’atto della stipula di detto contratto, essa ha (invece) dichiarato di non esser in grado di consegnare il prodotto ivi indicato. (Destinato ad esser sostituito da un attrezzatura ritenuta, a suo dire, “equivalente”)


Ciò posto; si rileva

-che, giusta quanto stabilito – in materia – dall’art.68, IV comma, del d.lg. n.163/2006, una simile proposta (alternativa) avrebbe dovuto (appunto) esser avanzata in sede di offerta: e non (lo si ripete) quand’era già intervenuta l’aggiudicazione definitiva del contratto (la cui mancata sottoscrizione è, pertanto, imputabile alla ricorrente);

-che, in ogni caso, il problema “di fondo” sollevato dalla “Ricorrente” (e, cioè, l’impossibilità di fornire un sistema di pulizia avente determinate caratteristiche) emergeva già dal bando di gara e dall’annesso Capitolato tecnico: dove si parlava, e si parla, espressamente (ed, anche qui, reiteratamente) della necessità – per la p.a. – di utilizzare (ai fini di cui è causa) un’attrezzatura ad ultrasuoni.


Tratto dalla sentenza numero 4961 del 31 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Orbene; atteso

-che, in applicazione dei principi generali regolatori della materia, la ricorrente (in grado di sapere, sin dal momento della lettura del bando, che non aveva la capacità di fornire un dato prodotto) avrebbe dovuto impugnare tempestivamente (ciò che, nel caso di specie, non è pacificamente avvenuto) la relativa clausola (che stabilisce, a ben vedere, un vero e proprio requisito di ammissione alla gara “de qua”);

-che, agli atti del giudizio, non vi è alcun elemento che comprovi l’asserzione attorea secondo la quale la Stazione appaltante sarebbe stata condizionata – nelle scelte (da essa) effettuate “a monte” – dal fatto che la controinteressata era titolare di un certo tipo di brevetto;

-che tali scelte (per loro stessa natura, ampiamente discrezionali) sono, del resto, il frutto di valutazioni squisitamente tecniche: che, impingendo nel “merito” dell’azione amministrativa, non possono certo esser sindacate in sede di giurisdizione generale di legittimità,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.


A cura di Sonia Lazzini

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