L’impugnazione dell’atto di incameramento della cauzione è invece tempestiva, ma infondata nel merito.
procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
L’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 prevede che la stazione appaltante proceda all’esclusione del concorrente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, non soltanto quando l’interessato non fornisca la prova del possesso dei prescritti requisiti, ma anche quando la prova fornita “non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione”.
E’ quanto è accaduto nella specie in esame.
L’amministrazione comunale ha doverosamente escluso l’RTI ricorrente dalla procedura di gara dopo aver constatato che la certificazione prodotta dall’ing. P_in sede di verifica dei requisiti ex art. 48 non confermava quanto dichiarato dal medesimo in ordine all’avvenuta effettuazione in favore della Regione Valle d’Aosta di servizi di progettazione in categoria e classe VIb (“opere stradali”), afferendo il servizio eseguito alla diversa classe e categoria IXa (“ponti”).
La diversa certificazione rilasciata dal Comune di Gaby e prodotta dall’interessato solo in sede di verifica dei requisiti non è stata presa in considerazione dalla stazione appaltante facendo corretta e doverosa applicazione della previsione contenuta nella sezione XI del disciplinare di gara, secondo cui “l’integrazione documentale non sarà consentita, sostanziandosi in un vulnus della parità di trattamento per i partecipanti alla selezione”.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile per tardività e in parte infondato.
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