In caso di Ati, la cauzione provvisoria deve coprire l’eventuale mancata dimostrazione dei requisiti, sia di ordine generale che speciale, anche delle mandanti
la garanzia fideiussoria non richiede necessariamente la sottoscrizione delle imprese associate, in caso di raggruppamento, essendo la stessa operante fra garante e beneficiario (quest’ultimo, nel caso di specie, identificabile nella stazione appaltante), con piena efficacia anche se uno dei soggetti garantiti non è a conoscenza del contratto
la medesima garanzia deve però coprire non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, con puntuale specificazione dell’obbligazione garantita e di ogni eventuale condizione o limitazione (Cons. Stato, VI, 28 febbraio 2006, n. 893; Cons. giust. amm. Reg. Sic. 29 settembre 2005, n. 630).
La mera enunciazione dell’intento di Controinteressata s.r.l., in caso di aggiudicazione, di “costituire ATI con la ditta mandante CONTROINTERESSATA 2. Elettromeccanica s.r.l.” non appare invece accompagnata da adeguate specificazioni, in particolare circa la copertura assicurativa inerente alla veridicità delle dichiarazioni della mandante CONTROINTERESSATA 2., in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti. Anche sotto quest’ultimo profilo, pertanto, le prospettazioni difensive dell’appellante risultano fondate
decisione numero 1799 del marzo 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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