non merita accoglimento la pretesa illegittimità, per violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 40 del d.p.r. 207 del 2010, della prescritta sanzione, ad opera del disciplinare di gara, dell’esclusione nel caso di omessa presentazione del “Cronoprogramma”;
infatti, come correttamente evidenziato dalle odierne ricorrenti, la richiesta, operata dalla lex specialis di gara, di allegazione all’offerta, a pena di esclusione, del “Cronoprogramma delle attività” risulta perfettamente coerente con la funzione assegnata allo stesso dal disciplinare di gara di rappresentare alla stazione appaltante la pianificazione dei lavori sia sotto il profilo cronologico che dei relativi costi, in rapporto al “Cronoprogramma posto a base di gara”;
dunque, detto atto, integrava senz’altro un elemento essenziale dell’offerta che legittimamente poteva essere imposto a pena di esclusione in base all’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 40 del d.p.r. 207 del 2010;
pertanto, deve essere accolto il motivo di impugnazione proposto con il ricorso principale concernente l’illegittimità della mancata esclusione del RTI odierno controinteressato, in violazione dell’espressa, quanto legittima, prescrizione della legge di gara;
ritenuta la fondatezza del ricorso principale, respinto il ricorso incidentale, va disposto l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alle odierne ricorrenti, classificatesi al secondo posto nella relativa graduatoria
sentenza numero 420 del 23 marzo 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
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