Aver illegittimamente dimezzato la cauzione, comporta che la ricorrente doveva essere esclusa e di conseguenza perde anche il titolo per poter proporre ricorso
La riduzione della cauzione configura un beneficio riconosciuto ad un’impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva, attestata dal possesso della certificazione di qualità, per cui questa è ritenuta particolarmente affidabile sia come concorrente sia come potenziale affidataria dell’appalto.
Ne consegue – essendo la riduzione dell’importo cauzionale giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa – la necessità che il requisito sia posseduto con riferimento all’oggetto specifico dell’appalto, dovendo pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.
Non può assumere rilievo che l’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 faccia riferimento alla certificazione del sistema di qualità senza ulteriori specificazioni, atteso che deve ritenersi implicito, in ragione della sua ratio, che la certificazione di qualità, ai fini del beneficio della dimidiazione, deve essere relativa all’oggetto dell’appalto.
la certificazione di qualità di Ricorrente reca il riferimento a “costruzioni e ristrutturazioni edili civili”, sicché non può ritenersi estesa anche alla categoria prevalente OG12 dell’appalto in discorso (“opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”).
La fondatezza del ricorso incidentale determina, per l’effetto, l’annullamento dell’ammissione della ricorrente principale alla gara, la quale, venendo meno ex tunc, comporta l’inammissibilità del ricorso principale per carenza della relativa legittimazione ad agire.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 2716 del 21 marzo 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Il ricorso incidentale è fondato e va di conseguenza accolto.
L’ultima parte del punto 5.5 del disciplinare di gara indica che è consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 e che in tal caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità; dispone altresì che la cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
Dal verbale della commissione giudicatrice n. 1 dell’11 maggio 2011 risulta che la Ricorrente Srl ha prodotto una polizza fideiussoria ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 e, quindi, pari ad € 12.070,00 allegando certificazione di qualità.
La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 risulta rilasciata alla controinteressata per il seguente scopo e campo di applicazione “costruzioni e ristrutturazioni edili civili”.
L’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La riduzione della cauzione configura un beneficio riconosciuto ad un’impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva, attestata dal possesso della certificazione di qualità, per cui questa è ritenuta particolarmente affidabile sia come concorrente sia come potenziale affidataria dell’appalto.
Ne consegue – essendo la riduzione dell’importo cauzionale giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa – la necessità che il requisito sia posseduto con riferimento all’oggetto specifico dell’appalto, dovendo pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.
Non può assumere rilievo che l’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 faccia riferimento alla certificazione del sistema di qualità senza ulteriori specificazioni, atteso che deve ritenersi implicito, in ragione della sua ratio, che la certificazione di qualità, ai fini del beneficio della dimidiazione, deve essere relativa all’oggetto dell’appalto.
Né può indurre ad una diversa conclusione che l’art. 63, co. 2, d.P.R. n. 207 del 2010 indichi come la certificazione del sistema di qualità aziendale sia riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
Tale estensione vale evidentemente ove non risulti nel certificato una ulteriore specificazione, mentre, ove nel certificato vi sia una diversa specificazione e cioè vi sia il riferimento ad una determinata tipologia di prestazioni, è evidente che la certificazione non può riferirsi alla globalità delle categorie e classifiche, altrimenti la specificazione contenuta nel certificato non avrebbe alcun senso.
Va da sé, allora, che se la certificazione di qualità reca una specifica categoria, la stessa deve intendersi riferita solo a quella e non anche alle altre categorie.
Nel caso di specie, la certificazione di qualità di Ricorrente reca il riferimento a “costruzioni e ristrutturazioni edili civili”, sicché non può ritenersi estesa anche alla categoria prevalente OG12 dell’appalto in discorso (“opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”).
In definitiva, il Collegio ritiene che la specificazione contenuta nella certificazione di qualità a “costruzioni e ristrutturazioni edili civili” porta ad escludere che la stessa possa comprendere tutte le categorie di lavori, laddove, se il certificato non avesse contenuto tale specificazione, la certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 63, co. 2, d.P.R. n. 207 del 2010, sarebbe stata riferibile alla globalità delle categorie e classifiche.
L’attestazione SOA relativa alla categoria prevalente, inoltre, non può ritenersi che valga di per sé a surrogare l’assenza della certificazione di qualità per tale categoria ai fini della legittima ammissione alla gara e ciò sia in quanto il punto 5.5 del disciplinare di gara prevede espressamente che, in caso di dimezzamento, “la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità”, sia perché - sebbene, ai sensi dell’art. 40, co. 3, d.lgs. n. 163 del 2006 agli organismi di attestazione sia demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale - le attività di attestazione e di certificazione sono diverse ed autonome ed hanno effetti eterogenei.
La fondatezza del ricorso incidentale determina, per l’effetto, l’annullamento dell’ammissione della ricorrente principale alla gara, la quale, venendo meno ex tunc, comporta l’inammissibilità del ricorso principale per carenza della relativa legittimazione ad agire.
Ottenere una certificazione Iso 9001 e Ohsas 18001 ad un costo vantaggioso è molto semplice, basta chiedere ad un BROKER specializzato in "quotazioni certificazioni di sistema" per ottenere più di 5 preventivi tra i migliori in assoluto e risparmiare fino al 30% sui costi di mercato.
RispondiEliminaAggiorna il tuo sistema di gestione della qualità in conformità della norma ISO9001 e relativa certificazione di qualità iso 9001:2015 costi e verifica la rispondenza alle novità introdotte dalla nuova versione. Un metodo infallibile per portare efficienza e qualità in azienda ed ottenere il certificato in tempi rapidi e a costi molto vantaggiosi e contenuti.
RispondiElimina