deve rilevarsi l’elusione dei limiti di soglia normativamente previsti per l’ammissione all’utilizzo dell’affidamento in economia (fissata in € 200.000,00) attraverso un frazionamento temporale del servizio di smaltimento di rifiuti sanitari
per un periodo oggettivamente insufficiente al soddisfacimento delle prevedibili esigenze minime dell’azienda sanitaria e, pertanto, naturalmente destinato a non cessare alla scadenza del previsto termine di sei mesi, in violazione del divieto di cui all’art. 125, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006;
che, in secondo luogo, la scelta dell’affidamento in questione risulta genericamente adottata “in esecuzione del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, anziché, come prescritto dal citato art. 125, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, sulla base di una preventiva individuazione «con provvedimento di ciascuna stazione appaltante» delle «proprie specifiche esigenze», ovvero sulla base di una delle ipotesi ivi tassativamente indicate;
che, in terzo luogo, la lettera di invito risulta generica tanto in ordine alla prescritta indicazione degli elementi tecnici oggetto di valutazione quanto, soprattutto, in ordine ai concreti criteri di valutazione che sarebbero stati seguiti ai fini dell’individuazione della “migliore offerta ”;
che, inoltre, non risulta che l’apertura delle offerte, così come del plico contenente la documentazione tecnica richiesta, sia avvenuta in seduta pubblica, e ciò in contrasto con i principi generali di trasparenza e di pubblicità cui è soggetta anche la procedura in esame in forza del richiamo operato dall’art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006;
che, pertanto, la “richiesta di offerta”, così come la procedura seguita, risultano non rispettose, sotto molteplici profili, dei principi e delle citate regole normative che presiedono all’affidamento dei servizi in economia
sentenza numero 318 del 23 marzo 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
Verissimo, ma come mai allora nessuna vera gara di smaltimento dei rifiuti sanitari viene fatta? Solo piccole procedure in economia, sotto i 200.000 euro, anche se di durata inferiore al triennio... Controllare tutte le ASL, questa la vera sfida per gli organi di controllo!
RispondiEliminaDario