è onere del ricorrente avversare anche l’aggiudicazione definitiva, che è il provvedimento conclusivo del procedimento, a pena di inammissibilità, per carenza di interesse, del primo gravame giurisdizionale
non sussiste l’obbligo di impugnare gli atti presupposti e l’aggiudicazione provvisoria di un appalto, atti endoprocedimentali idonei a produrre essenzialmente effetti prodromici rispetto a quelli propri della determinazione conclusiva, ma ove ciò sia avvenuto è onere del ricorrente avversare anche l’aggiudicazione definitiva, che è il provvedimento conclusivo del procedimento, a pena di inammissibilità, per carenza di interesse, del primo gravame giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 19 luglio 2005, n. 1180).
L’aggiudicazione definitiva non costituisce, infatti, atto meramente confermativo o esecutivo, ma è provvedimento che, anche quando recepisca integralmente i risultati dell’aggiudicazione provvisoria e gli atti ad essa presupposti, e pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale, comporta comunque una nuova valutazione degli interessi pubblici sottostanti, con conseguente necessità di impugnativa autonoma (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 16 novembre 2004, n. 13076).
In mancanza di impugnazione dell’atto finale, l’aggiudicazione, sia pure viziata da invalidità derivata, si consolida e diviene inoppugnabile, conformemente ai principi generali. Conseguentemente, l’impresa ricorrente non potrebbe trarre alcun concreto vantaggio dall’ipotetico annullamento della propria esclusione e della conseguente aggiudicazione provvisoria in capo ad altro partecipante, atti i cui effetti siano assorbiti dall’aggiudicazione definitiva consolidata, per la definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita sperato, ossia l’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente stipulazione del contratto.
In conclusione è da valutare inammissibile il ricorso avverso gli atti intermedi, quali l’esclusione e l’aggiudicazione provvisoria, qualora non sia stata impugnata anche l’aggiudicazione definitiva, benché conosciuta, con conseguente consolidarsi degli effetti di quest’ultima.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 369 del 28 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce
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