risarcimento del danno e indennizzo sono infatti istituti giuridici diversi, essendo correlato l’uno a un fatto illecito (la sussistenza del quale qui si deve escludere, attesa la legittimità del comportamento dell’Amministrazione), l’altro a un c.d. fatto lecito dannoso. E’ dunque escluso che la domanda di risarcimento implichi in sé quella di indennizzo; ne segue che la domanda di indennizzo, formulata per la prima volta in appello, è inammissibile
Consiglio di Stato con la decisione numero 1137 del 28 febbraio
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