mercoledì 29 febbraio 2012

il ruolo dell' ausiliaria nell'avvalimento

Quindi la censura è solamente frutto di una commistione inesistente ed illogica tra le posizioni della concorrente e dell’ausiliaria, la quale ultima non condivide gli stessi oneri dei concorrenti, non può essere considerata offerente, né è esecutrice del contratto oggetto della gara, rivestendo eventualmente solo il ruolo di subappaltatrice, art. 49 co. 10 D. Lgs. 163/06.

Consiglio di Stato con la decisione numero
1149 del 28 febbraio 2012

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