Ritiene il Collegio che l’interesse così manifestato dalla odierna appellante non possa ritenersi sufficiente ad integrare una delle condizioni essenziali dell’azione processuale.
L’interesse al ricorso,che va riguardato con riferimento alla pretesa azionata dalla originaria ricorrente, risulta infatti – come riconosciuto dalla stessa appellante - integralmente soddisfatto a mezzo della cessazione del rapporto originato dalla aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale, della riedizione della gara e dell’affidamento del servizio alla originaria ricorrente. La stazione appaltante ha palesato la sua acquiescenza rispetto a tale nuovo assetto sostanziale dei rapporti inter partes; altrettanto ha fatto la originaria aggiudicataria che non ha impugnato la sentenza recante l’annullamento dell’aggiudicazione in suo favore.
Se dunque le originarie parti, intimate nel giudizio di primo grado, non hanno interesse a contrastare tale epilogo della vicenda processuale ( come si evince dalla richiamata memoria conclusiva della stazione appaltante), la stessa non può avere ulteriore seguito, avendo il giudizio perseguito le sue precipue finalità, con il ripristino dell’ordine giuridico violato conformemente all’interesse dell’originario ricorrente.
Né a diverse conclusioni può condurre il rilievo riguardo al nuovo interesse processuale dichiarato in questo grado dalla appellante, coincidente con quello alla corretta interpretazione della disposizione regolamentare interna alla società aeroportuale ( anche al fine di orientare la sua condotta futura a fronte di giudicati discordanti del giudice di primo grado), nella parte in cui il testo del regolamento interno consentirebbe alla stessa, per gli appalti sottosoglia, di derogare significativamente alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici. E’evidente infatti che si tratta di interesse non meritevole di tutela in questa sede, in quanto esorbitante rispetto al thema decidendum introdotto nel giudizio di primo grado, tanto più che non è dato conoscere quali fossero le questioni controverse nel distinto giudizio definito con la sentenza del Tar Emilia Romagna 21 maggio 2010 n. 4920, richiamata in memoria dall’appellante, che si assume avere contenuto contrastante con quella impugnata in questa sede.
In definitiva, il ricorso in appello in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Consiglio di Stato con la decisione numero 1097 del 27 febbraio 2012
Consiglio di Stato con la decisione numero 1097 del 27 febbraio 2012
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